Sentenza 31 gennaio 2006, n.6078
La Convenzione di Strasburgo non esclude la possibilità da parte dei
single di ottenere l’adozione internazionale di minori nell’interesse
di quest’ultimi posto che lascia liberi gli Stati sottoscrittori, tra
i quali l’Italia, di regolamentare come credono le domande di adozione
in tal senso. Il legislatore nazionale ben potrebbe, dunque,
provvedere ad ampliare l’ambito di ammissibilità dell’adozione di un
minore da parte di una singola persona, sempre che tale soluzione “sia
giudicata più conveniente all’interesse del minore” e fatta “salva la
previsione di un criterio di preferenza per l’adozione da parte della
coppia di coniugi, determinata dall’esigenza di assicurare al minore
stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali e di inserirlo in
una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità”.