Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2009, n.4044

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e delle altre modalità organizzative per finalità di
approfondimento e diffusione dell’ortodossia cattolica (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline. Quanto precede, tuttavia, non
implica possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti. Il carattere
di specialità della posizione degli insegnanti di religione ha
trovato del resto conferma nella successiva evoluzione normativa, ove
si consideri che con legge 18.07.2003, n. 186, sono state dettate
apposite norme sullo stato giuridico di detti docenti, prevedendo
l’istituzione di dotazioni di organico a livello regionale ed uno
speciale concorso riservato per titoli ed esami per l’immissioni in
ruolo.