Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 giugno 2008

Il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU non impedisce di
predisporre trattamenti differenziati per correggere le situazioni di
disuguaglianza tra determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi.
Nel caso di specie, è ammessa in linea di principio l’istituzione di
classi separate per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom,
tenuto conto delle loro peculiari necessità e del loro stile di vita.
Tuttavia, analizzando la normativa sulla scuola adottata nella
località greca di Aspropyrgos, la Corte ha individuato una violazione
del divieto di discriminazione razziale, poiché il collocamento dei
bambini Rom nelle classi separate è avvenuto utilizzando il solo
criterio dell’appartenenza etnica e senza considerare le reali
necessità formative degli alunni. Il trattamento differenziato,
dunque, è stato disposto da criteri discriminatori e non risulta
proporzionale al raggiungimento di uno scopo legittimo, quale
l’inserimento dei bambini nel percorso educativo ordinario o la loro
integrazione sociale. Le autorità scolastiche, infatti, hanno
frapposto difficoltà burocratiche all’iscrizione dei bambini nella
scuola elementare principale e non hanno dimostrato di aver agito allo
scopo di favorire la scolarizzazione dei bambini ed il recupero delle
loro mancanze formative.

Risoluzione 31 gennaio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom. Il Parlamento europeo, – visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire uguali opportunità a tutti i cittadini, – visto l’articolo 13 del trattato CE, in base al quale […]

Sentenza 28 giugno 2007, n.05-908

Un sistema di quote, volto a bilanciare il numero degli studenti
appartenenti ai diversi gruppi etnici, viola il principio di non
discriminazione, in quanto opera una classificazione degli individui
in base alla loro origine etnica o al colore della pelle. Si tratta
infatti di misure preferenziali (o azioni positive), che sarebbero
legittime se rispondessero ad interessi stringenti dello Stato
(“compelling interest”), quali ad esempio la garanzia della diversità
e del pluralismo nel sistema educativo; il meccanismo previsto dalle
quote non risponde a simili finalità, ma è volto unicamente a
stabilire percentuali per l’accesso alle scuole, in base
all’appartenenza etnica degli studenti. E’ perciò contrario alla
regola secondo la quale tale accesso deve svolgersi senza distinzioni
di razza o religione (“on a non-racial basis”).