Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 23 giugno 1990, n.202

D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202: "Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 172 del 25 […]

Provvedimento 26 luglio 2005

Provvedimento 26 luglio 2005: “Introduzione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato «Portfolio (o cartella) delle competenze individuali»”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 183, 8 agosto 2005) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, del dott. Mauro […]

Sentenza 24 febbraio 2003, n.2803

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali è
consentito esclusivamente agli insegnanti riconosciuti idonei
dall’autorità ecclesiastica, nominati dall’autorità scolastica
d’intesa con essa (art. 9, comma 2, dell’Accordo di revisione del
Concordato lateranense, ratificato con legge n. 121 del 1985, e punto
5 del protocollo addizionale), con incarico annuale, che si intende
confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti;
nel regime contrattuale, di diritto privato, del relativo rapporto di
lavoro (d.lg. n. 165 del 2001), la sopravvenuta revoca dell’idoneità
all’insegnamento comporta l’impossibilità giuridica della prestazione
e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463 c.c.,
in quanto, in considerazione del particolare “status” di questi
insegnanti – reclutati secondo un sistema sottratto alla disciplina
dell’art. 35, d.lg. n. 165 del 2001 – ad essi non possono essere
attribuiti compiti diversi da quello dell’insegnamento della
religione. Pertanto, la risoluzione del rapporto di lavoro determinata
dalla revoca da parte dell’autorità ecclesiastica dell’idoneità
all’insegnamento della religione non configura un caso di
licenziamento, neppure se tale revoca sia stata disposta in quanto
l’insegnante è nubile ed in stato di gravidanza, e, conseguentemente,
a detta fattispecie non è applicabile l’art. 2, legge n. 1204 del
1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri.
Risulta, inoltre, manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale – sollevata in riferimento agli art. 3, 4,
7, 35 e 97 cost. – degli art. 5, comma 1, e 6, legge n. 824 del 1930,
della legge n. 121 del 1985, laddove dà esecuzione all’art. 9, numero
2, dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, e dell’art.
309, comma 2, d.lg. n. 297 del 1994, nella parte in cui, prevedendo
che la nomina degli insegnanti di religione deve essere effettuata in
favore di coloro che siano riconosciuti idonei dall’autorità
ecclesiastica, designati d’intesa con essa dall’autorità scolastica,
con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le
condizioni ed i requisiti prescritti, fanno sì che la sopravvenuta
revoca dell’idoneità all’insegnamento determini l’impossibilità
giuridica della prestazione e la risoluzione del rapporto di lavoro ex
art. 1463 c.c., integrando in tal modo una fattispecie non
riconducibile al licenziamento, neppure qualora detta revoca sia
disposta per essere l’insegnante nubile ed in stato di gravidanza, con
conseguente inapplicabilità dell’art. 2, legge n. 1204 del 1971, in
tema di tutela delle lavoratrici madri.

Sentenza 13 luglio 2001, n.6408

Pur riconoscendo la necessità di una valutazione dell’attività
didattica svolta in istituti che perseguono le finalità delle scuole
statali, non per questo si deve affermare la piena equivalenza tra
insegnamenti nella scuola statale e in quella privata; le differenze
infatti permangono e sono ammesse dalla vigente normativa, salvo
qualche specifica eccezione (ex art. 76 legge n. 270 del 1982 per la
partecipazione alle speciali sessioni di esami ai fini abilitanti).
Ferma quindi la valutabilità dell’insegnamento prestato, appare
corretto radicare nel Ministero della pubblica Istruzione la
competenza a stabilire quali sono i titoli più idonei per accertare
le capacità professionali e culturali dei partecipanti in relazione
alle tipologie e caratteristiche del servizio prestato; relativamente
al servizio prestato presso scuole non statali legalmente riconosciute
è attribuito un punteggio inferiore rispetto al servizio prestato in
scuole statali.

Sentenza 18 dicembre 2003, n.01-5935

L’esposizione dei Dieci Comandamenti nei palazzi di giustizia (nel
caso in esame, delle Province di McCreary e Pulasky) e nelle scuole
pubbliche (nella fattispecie, del distretto scolastico della Provincia
di Harlan) viola il Primo emendamento del Bill of Rights, in quanto in
contrasto con la clausola separatista nello stesso enunciata. I Dieci
Comandamenti, come testi religiosi, comportano infatti per i credenti
dei veri e propri doveri, che portano pertanto ad escludere che agli
stessi – quali simboli religiosi “attivi” – possano essere attribuiti
altri significati culturali o secolari.

Delibera 21 novembre 2002

Conferenza Episcopale Italiana. Delibera 21 novembre 2002: “Insegnanti di religione: sessione speciale per il conseguimento del titolo di qualificazione”. Prot. n. 1197/02 (Omissis) La Conferenza Episcopale Italiana, nella 50a Assemblea Generale del 18-21 novembre 2002, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi la delibera concernente l’effettuazione di una sessione speciale per […]

Sentenza 24 settembre 2003

Il divieto per il corpo docente di portare il velo a scuola durante le
ore di lezione non trova nel diritto vigente del Baden – Württemberg
alcun fondamento giuridico.
Il mutamento sociale connesso alla crescente pluralità di fedi
religiose può essere per il legislatore motivo per una nuova
disciplina delle modalità in cui i segni religiosi sono ammessi nella
scuola.

Sentenza 25 marzo 2003, n.8/SSRR/QM

L’art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, come modificato
dall’art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, prevede la
concessione, in favore dei cittadini italiani che siano stati
perseguitati, nelle circostanze di cui all’art. 1, della legge 10
marzo 1955, n. 96 (sottoposizione “ad atti di violenza ad opera di
persone al servizio dello Stato”), di un assegno vitalizio di
benemerenza, reversibile ai familiari superstiti, pari al trattamento
minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. Al riguardo, va precisato come il concetto di violenza,
preso in considerazione dalla menzionata disposizione, debba
necessariamente comprendere anche l’applicazione delle misure
discriminatorie poste in essere in esecuzione delle cc.dd. “leggi
razziali”. Ciascuno dei singoli provvedimenti amministrativi di
attuazione di detta normativa va, infatti, considerato come
un’offesa ai valori fondamentali dell’individuo e l’espressione
della violazione del diritto naturale, degli appartenenti alla
minoranza ebraica, alla propria identità socio-culturale. Pertanto,
le misura concrete di attuazione della normativa antisemita (quali,
nel caso si specie, l’espulsione di una alunna da una scuola
pubblica) debbono ritenersi idonee – sebbene non espressamente
menzionate dalla normativa sopra citata – a concretizzare una
specifica azione lesiva proveniente dell’apparato statale e diretta
a ledere la persona nei suoi diritti inviolabili, con conseguente
possibilità per la stessa di beneficiare della disciplina di
benemerenza in esame.

Legge 01 aprile 2004

Gesetzesbeschluss des LandtagsLandtag von Baden-WürttembergDrucksache 13/3091 Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes Der Landtag hat am 1. April 2004 das folgende Gesetz beschlossen: Artikel I Das Schulgesetz für Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. August 1983 (GBI. S.397), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2003 (GBI. S.359), wird wie folgt geändert: 1. In der Überschrift […]