Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 gennaio 2016, n.201

Sebbene nei CCNL per il comparto degli enti locali non sia
espressamente previsto il principio della necessaria annualità
dell'incarico di insegnamento della religione cattolica, dal
silenzio delle parti collettive non può desumersi la
possibilità per l'ente locale di assicurare
l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante
il ricorso a contratti a termine di durata inferiore all'anno.

Conventio 08 maggio 2012

In Acta Apostolicae Sedis 7 Septembris 2012 N. 9
Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem
atque Foederatam Civitatem Saxoniae Inferioris constitutae, accepta
et reddita mutuo fuerunt Berolini in urbe die XXV mensis Iulii anno
MMXII; a quo ipso die Conventio vigere coepit ad normam eiusdem
Pactionis.

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 vedi anche:
Concordato tra la Santa Sede ed il Land Niedersachsen
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5312] (1965)
Accordo fra la Santa Sede e il Land Niedersachsen a modifica del
Concordato del 26 febbraio 1965 (2010)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5813]

Decreto Presidente Repubblica 20 agosto 2012, n.175

In OLIR.it:

Decreto di promulgazione del Presidente della Conferenza episcopale
Italiana (prot. 484/2012 del 28 giugno 2012)
[/areetematiche/documenti/documents/intesa%20cei-miur%20religione%20scuole%20pubblice.pdf]

Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 28
giugno 2012

Decreto Presidente Repubblica 20 agosto 2012, n.176

In OLIR.it:
Intesa sulle indicazioni didattiche per l’Insegnamento della religione
cattolica nelle scuole del II ciclo di istruzione e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale  tra il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana, 28 giugno 2012
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5876&prvw=1]

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ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2012, n. 176, recante: “Esecuzione dell’intesa sulle
indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana.” (GU n. 245 del 19
ottobre 2012)

Il numero “176” di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana, attribuito al decreto del
Presidente della Repubblica citato in epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2012, e’
da intendersi espunto.
Nella formula terminativa finale, riportata alla pagina 5, prima
colonna della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, dove e’ scritto: “Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.” ,
leggasi: “Il presente decreto sara’ inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.”. Pertanto il succitato decreto del Presidente
della Repubblica e’ da considerare come atto avente natura
amministrativa non regolamentare.

Decreto ministeriale 26 settembre 1996, n.611

Ministero della Pubblica Istruzione. Decreto 26 settembre 1996, n. 611: “Titoli di studio riconosciuti per l’insegnamento della religione cattolica e Istituti abilitati al rilascio”. […] a) Le discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3. lettera a), dell’Intesa citata in premessa sono indicate nell’allegato elenco A; b) Le Facoltà e gli Istituti che rilasciano i titoli […]

Sentenza 05 dicembre 2007, n.295671

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un foulard, indossato in base alla
religione islamica) non costituisce un attentato alla libertà di
pensiero, coscienza e religione sancita dall’art. 9 della CEDU, ove
tale sanzione sia volta ad assicurare il rispetto del principio di
laicità negli edifici scolatici pubblici, senza alcuna
discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e delle
confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285396

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285395

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (in questo caso: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285394

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Regio decreto 01 giugno 2007, n.696

Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 138, de 9 de junio de 2007) La ordenación del régimen jurídico del profesorado de religión […]