Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 agosto 2017, n.4100

«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».

Sentenza 18 marzo 2016, n.3521

Laddove sussista conflitto dei genitori separati, sulla frequenza dei
figli tra scuola privata e scuola pubblica, se non esista, o non
persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia
istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni
all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue
insite difficoltà di apprendimento, a particolari
fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze
di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o
l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione
dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di
quella della coppia genitoriale – non può che essere a
favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni
dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo
culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul
territorio. Si è in particolare osservato (v. Tribunale
Milano, sez. IX, decreto 4 febbraio 2015, Pres., est. Gloria Servetti)
che, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine
all’iscrizione dei minori a scuola, «preferenza e
prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche
poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di
istruzione nonché esplicazione principale del diritto
costituzionale ex art. 33 comma II cost. Le altre istituzioni
scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono
incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto,
solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per
accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una
scuola diversa da quella pubblica.

Sentenza 30 gennaio 2016, n.292

Dev’essere ritenuto illegittimo – e va pertanto caducato –
l’art. 4 del d.m. n. 46 del 2013 nella parte in cui identifica
le scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico “senza
fini di lucro”, quali destinatarie di contributi pubblici in via
prioritaria rispetto alle altre scuole paritarie, ai sensi
dell’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
("legge finanziaria 2007"), con le scuole paritarie
“gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro”,
seguendo così il criterio “soggettivo –
formale” della natura giuridica dell’ente gestore,
anziché fare applicazione del criterio “oggettivo”
– coerente con la giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, e
con la giurisprudenza nazionale -, in base al quale il fine di lucro
della scuola paritaria va posto in correlazione diretta con le
caratteristiche, economico – commerciali, o meno,
dell’attività esercitata, e non, come detto, con la
natura dell’ente; sicchè, diversamente da quanto
stabilito nel citato art. 4 del decreto impugnato in primo grado, per
scuole paritarie senza scopi di lucro, ai fini dell’erogazione
di contributi pubblici in via prioritaria, non devono intendersi
quelle gestite da soggetti giuridici senza fini di lucro, e neppure
possono essere presi in considerazione gli istituti ammessi a produrre
utilità apprezzabili sul piano economico, ossia contrassegnati
dalla presenza di “lucro in senso oggettivo” ma
assoggettati al divieto di distribuzione degli eventuali utili in
favore di amministratori o soci (c. d. “assenza di lucro
soggettivo”), ma debbono considerarsi tali le scuole paritarie
che svolgono il servizio scolastico senza corrispettivo, vale a dire a
titolo gratuito, o dietro versamento di un corrispettivo solo
simbolico per il servizio scolastico prestato, o comunque di un
corrispettivo tale da coprire solamente una frazione del costo
effettivo del servizio, dovendo, in questo contesto, il pagamento di
rette di importo non minimo essere considerato fatto rivelatore
dell’esercizio di un’attività con modalità
commerciali.

Sentenza 18 maggio 2015, n.2517

Il Collegio rileva che il “sostegno al reddito” serve a
garantire agli studenti meno abbienti l’acquisto di libri e
altri essenziali strumenti scolastici mentre la “integrazione al
reddito” fa parte di una misura più complessa, si
affianca al “buono scuola” che serve per compensare il
pagamento della retta di frequenza. E’ innegabile, tuttavia,
che, pur con tale valenza integrativa, non si giustifica la
differenziazione se le misure hanno le stesse funzioni, e cioè
l’acquisto dei libri e di altri strumenti scolastici. E’
evidente pertanto che se entrambe le misure del “sostegno al
reddito” e della “integrazione al reddito”
soddisfano le stesse esigenze, conseguenzialmente non è
corretto né logico prevedere, nel primo caso, la misura da euro
60 a euro 290 e, nel secondo caso, da euro 400 a euro 950 (che si
aggiungono a integrare il buono scuola), quasi che il beneficio
compensativo per l’acquisto degli strumenti scolastici debba
essere di gran lunga molto maggiore per gli studenti che frequentano
scuole per le quali pagano una retta rispetto agli altri studenti che
non la pagano.

Sentenza 16 maggio 2014, n.10821

Le scuole private al fine di ottenere la c.d. parificazione debbono
assumere l'obbligo di garantire l'integrazione scolastica
delle persone disabili "senza oneri per lo Stato". 
Tale requisito rientra tra gli obblighi specificatamente richiesti al
momento del riconoscimento della parità. Pertanto, nessun
rimborso può venire domandato da tali istituti per le spese
sostenute al fine di garantire l'istruzione di sostegno agli
alunni disabili. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile per
il riconoscimento della parità delle scuole private – ai sensi
degli artt. 4 della legge n. 60/2000 e 13 della legge 104/1992 – che
queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio
educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti
disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata
richiesta.

Sentenza 17 febbraio 2010, n.899

Il riferimento, ai fini della maturazione del requisito di anzianità
di servizio, degli insegnamenti resi “nelle scuole statali e
paritarie”, previsto per la partecipazione a concorso riservato per
insegnanti di religione (decreto del Direttore Generale del Ministero
dell’Istruzione in data 2 febbraio 2004), non si configura
irragionevole – perché individua oltre alle scuole statali quelle che
ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici
previsti dalla legge n. 62/2000 – ed è inoltre in linea con i
generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti
dalla legge n. 124/1999, che a tal fine assumono a riferimento di
servizi prestati presso le scuole statali e in quelle ad esse
parificate. Atteso che il servizio prestato presso le scuole comunali
non rientra in tale ambito, esso non è dunque stato preso in
considerazione per l’accesso a detto concorso riservato.