Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

L’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti
requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di
volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento
nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire
l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica. Inoltre,
secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione
n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può
desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia
l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi
contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato
versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una
presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di
fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio
resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina
dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli
studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte
dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione
dell’attività di insegnamento.

Sentenza 12 febbraio 2002, n.2517

Il carattere di norma eccezionale dell’art. 1 Decreto legge 19 giugno
1970, n. 370, convertito in Legge 26 luglio 1970, n. 576, che limita
il riconoscimento del servizio preruolo a quello prestato presso le
scuole statali e pareggiate comprese quelle all’estero, prevedendo
particolari benefici per taluni specifici rapporti, preclude
all’interprete di estendere l’ambito di applicazione di questa oltre i
casi espressamente previsti.

Sentenza 19 marzo 1999, n.897

Il beneficio dell’ammissione a sessioni riservate di esami per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, previsto dal d.l.
6 novembre 1989 n. 357, art. 28 bis, conv. in legge 27 dicembre 1989
n. 417, a vantaggio degli insegnanti delle scuole materne e secondarie
pareggiate o legalmente riconosciute, ha natura eccezionale e non
consente, pertanto, la sua estensione a categorie diverse di docenti
non espressamente menzionate. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 bis l. 27
dicembre 1989 n. 417, per gli insegnanti non abilitati che abbiano
prestato servizio presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute,
il servizio prestato nelle scuole statali è utilizzabile ai soli fini
del completamento dei 360 giorni prescritti per l’ammissione alle
sessioni riservate di esami di abilitazione, e non anche ai fini
dell’individuazione delle classi di abilitazione alle quali poter
partecipare, che sono solo quelle relative al servizio svolto presso
le predette scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Pertanto al
fine della partecipazione alla sessione di abilitazione
all’insegnamento, riservata ai docenti di scuole pareggiate o
riconosciute, prevista dall’art. 28 bis del d.l. 6 novembre 1989 n.
357 conv. nella legge 27 dicembre 1989 n. 417, l’insegnamento prestato
in una scuola statale è utile per completare l’anzianità occorrente
per l’ammissione all’esame stesso ma non per individuare la classe di
abilitazione cui l’aspirante può partecipare.

Ordinanza 07 ottobre 2002, n.423

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 33 comma 4 cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 legge 10
dicembre 1997 n. 425, il quale, disciplinando lo svolgimento degli
esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio nelle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute, consente al candidato esterno di
presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di
licenza o promozione dal candidato stesso posseduto, cosi riservando
alle scuole non statali una disciplina deteriore rispetto a quella
delle scuole statali. La regola generale vigente in materia è,
infatti, quella che ammette la possibilità di abilitazione al salto
di classe per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono
alunni frequentanti scuole statali o non statali pareggiate o
legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si
presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali,
pareggiati o riconosciuti, mentre è l’art. 193 comma 2 d.lg. 16
aprile 1994 n. 297, che deroga a tale quadro generale, consentendo ai
candidati privatisti di anticipare più di un anno scolastico, sia
pure nel rispetto della durata temporale del corso normale degli
studi, deroga che, per effetto della disposizione censurata, è non
irragionevolmente limitata dal legislatore – fino alla realizzazione
della piena parità tra scuole statali e scuole non statali,
subordinata alla idoneità di queste ultime, secondo quanto stabilito
dalla legge 10 marzo 2000 n. 62 per le scuole paritarie, ad adempiere
precise condizioni per il riconoscimento della piena parità – agli
esami di abilitazione sostenuti presso istituti o scuole statali.

Sentenza 27 gennaio 2004, n.1607

L’art. 1, d.l. 19 giugno 1970 n. 370, nel disporre il riconoscimento,
all’atto del superamento del periodo di prova, del servizio non di
ruolo precedentemente prestato in qualità di insegnante (anche presso
le scuole italiane all’estero, in base all’art. 14, l. 26 maggio 1975
n. 327) si riferisce soltanto alle scuole statali e pareggiate, con
conseguente esclusione del servizio prestato presso istituti
legalmente riconosciuti. Il servizio non di ruolo prestato presso
scuole italiane all’estero, in base all’art. 6 della legge n. 576 del
1970, è riconosciuto solo qualora il docente incaricato si stato
assunto dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 9 della
stessa legge.