Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 28 gennaio 2011

Per approfondire in OLIR.it:
CCNL AGIDAE Scuola 2010-2012 (9 dicembre 2010)
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5575]

Sentenza 16 novembre 2001, n.2255

L’art. 2 del Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove prevede la parificazione, a
partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati
presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali,
conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure,
dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un
principio che imponesse la valutazione in termini identici del
servizio. Pertanto in assenza di un precetto legislativo di segno
opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un
istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli
insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema
di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di
procedimentalizzazione in sede pubblica.

Sentenza 19 marzo 1999, n.897

Il beneficio dell’ammissione a sessioni riservate di esami per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola media, previsto dal d.l.
6 novembre 1989 n. 357, art. 28 bis, conv. in legge 27 dicembre 1989
n. 417, a vantaggio degli insegnanti delle scuole materne e secondarie
pareggiate o legalmente riconosciute, ha natura eccezionale e non
consente, pertanto, la sua estensione a categorie diverse di docenti
non espressamente menzionate. Inoltre, ai sensi dell’art. 28 bis l. 27
dicembre 1989 n. 417, per gli insegnanti non abilitati che abbiano
prestato servizio presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute,
il servizio prestato nelle scuole statali è utilizzabile ai soli fini
del completamento dei 360 giorni prescritti per l’ammissione alle
sessioni riservate di esami di abilitazione, e non anche ai fini
dell’individuazione delle classi di abilitazione alle quali poter
partecipare, che sono solo quelle relative al servizio svolto presso
le predette scuole pareggiate o legalmente riconosciute. Pertanto al
fine della partecipazione alla sessione di abilitazione
all’insegnamento, riservata ai docenti di scuole pareggiate o
riconosciute, prevista dall’art. 28 bis del d.l. 6 novembre 1989 n.
357 conv. nella legge 27 dicembre 1989 n. 417, l’insegnamento prestato
in una scuola statale è utile per completare l’anzianità occorrente
per l’ammissione all’esame stesso ma non per individuare la classe di
abilitazione cui l’aspirante può partecipare.

Sentenza 17 maggio 2002, n.17134

Fra le imprese commerciali di cui all’art. 4, comma 19, d.l. n. 463
del 1983 rientrano gli istituti scolastici, ancorché aventi la
qualità di congregazione religiosa, in tema di benefici della
fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, perchè il
legislatore dell’epoca, nel riferirsi alle attività commerciali
considerate tali ai fini dell’inquadramento previdenziale, ha operato
un rinvio recettizio o materiale al concetto, al tempo condiviso, di
attività commerciale considerata tale ai fini dell’inquadramento
previdenziale, restando quindi irrilevante la successiva
qualificazione giurisprudenziale di tali istituti come imprese
industriali e trovandosi conferma di tale volontà nella normativa di
settore evolutasi nel tempo. Perciò non risulta configurabile un
dubbio di legittimità costituzionale della normativa così
interpretata in rapporto all’art. 33 Cost. (che vieta ogni forma di
intervento statale in favore di enti o privati che istituiscono scuole
o istituti di istruzione); giacché il beneficio in questione non
veniva accordato agli istituti scolastici privati in quanto tali,
bensì in quanto considerati in un’ottica socio – economica
generalizzata positivamente apprezzata dal legislatore.

Sentenza 28 gennaio 2002, n.10359

L’esonero dall’obbligo di assunzione dei lavoratori mediante l’ufficio
pubblico di collocamento, previsto dall’art. 11, comma 4, legge n. 264
del 1949 (come sostituito dall’art. 26 legge n. 56 del 1987) per le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici (tranne che per le
assunzioni di salariati senza espletamento di pubblico concorso), non
può essere applicato per le assunzioni, tramite procedura
concorsuale, degli insegnanti degli istituti scolastici privati
legalmente riconosciuti, posto che la “pubblicità” del concorso non
vale a trasformare la natura privata di tali datori di lavoro.

Sentenza 27 gennaio 2004, n.1607

L’art. 1, d.l. 19 giugno 1970 n. 370, nel disporre il riconoscimento,
all’atto del superamento del periodo di prova, del servizio non di
ruolo precedentemente prestato in qualità di insegnante (anche presso
le scuole italiane all’estero, in base all’art. 14, l. 26 maggio 1975
n. 327) si riferisce soltanto alle scuole statali e pareggiate, con
conseguente esclusione del servizio prestato presso istituti
legalmente riconosciuti. Il servizio non di ruolo prestato presso
scuole italiane all’estero, in base all’art. 6 della legge n. 576 del
1970, è riconosciuto solo qualora il docente incaricato si stato
assunto dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 9 della
stessa legge.

Sentenza 08 luglio 2003, n.424

L’attività prestata presso le scuole pareggiate da parte degli
insegnanti è valutabile come titolo didattico ai fini dell’ammissione
alla partecipazione al concorso per l’insegnamento nelle scuole di
istruzione secondaria, considerandosi privo di rilevanza
l’inadempimento degli obblgihi contributivi da parte delle scuole
stesse nei confronti degli insegnanti.

Sentenza 28 maggio 2002, n.4422

Non risulta essere valutabile, ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata di abilitazione all’insegnamento, disciplinata dall’art. 2,
quarto comma, della legge n. 124 del 3 maggio 1999, l’attività
prestata dal gestore di una scuola privata.

Legge regionale 12 luglio 1999, n.22

Legge regionale 12 luglio 1999, n. 22: “Disposizioni in materia di istruzione e cultura”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 28 del 14 luglio 1999) ARTICOLO 1 (Modifica all’articolo 36 della legge regionale 4/1992, concernente l’Associazione Internazionale dell’Operetta) 1. All’articolo 6, comma 56, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole […]

Legge regionale 02 maggio 2000, n.9

Legge regionale 2 maggio 2000, n. 9: “Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 18 del 3 maggio 2000) ARTICOLO 1 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa […]