Sentenza 13 febbraio 2009, n.38
Il carattere incidentale della questione di costituzionalità
presuppone che il petitum del giudizio, nel corso del quale
quest’ultima viene sollevata, non coincida con la proposizione della
questione stessa (ex multis, sentenza n. 84 del 2006). Il giudizio a
quo deve infatti avere, da un lato, un petitum separato e distinto
dalla questione di costituzionalità sul quale il giudice remittente
sia legittimamente chiamato a decidere; e dall’altro, un suo
autonomo svolgimento, nel senso di poter essere indirizzato ad una
propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità
costituzionale il cui insorgere è soltanto eventuale (nel caso di
specie, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale della L.R. Emilia Romagna 24
aprile 1995, n. 52
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4907], sollevata
dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, in
riferimento all’art. 33, primo, secondo e terzo comma, e all’art.
117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ritenendo che tale questione
esaurisse il petitum del giudizio principale, con conseguente mancanza
del carattere incidentale della stessa).