Ordinanza 10 marzo 2008, n.10
Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 33, primo,
secondo e terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione – nel
testo vigente anteriormente alla riforma del titolo V della
Costituzione operato con la legge costituzionale n.3/2001 – la
questione di legittimità costituzionale della Legge Regionale
dell’Emilia Romagna n.52 del 24 aprile 1995, posto che
l’intervento legislativo regionale in oggetto, riguardante
l’erogazione di un sostegno finanziario comunale in favore delle
scuole private d’infanzia – non appare rientrare in alcuna delle
materie riservate alla competenza regionale dall’art.117, primo
comma, della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma del
titolo V della stessa. Non solo. Tale intervento legislativo – nel
perseguire espressamente “l’obiettivo di realizzare un sistema
integrato delle scuole dell’infanzia basato sul progressivo
coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative,
in una logica di qualificazione delle stesse che sappia valorizzare
competenze, risorse e soggetti pubblici e privati” (art. 2 L. R.
52/1995) – attiene specificamente alla materia dell’istruzione che
era preclusa alla competenza regionale (ad eccezione dell’istruzione
artigiana e professionale) dall’art. 117, primo comma, della
Costituzione.