Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 15 febbraio 1999

Conventio inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Estoniae, 23 dicembre 1998/15 febbraio 1999. Ministry of Foreign Affairs Republic of Estonia N° 7-2/16740 NOTE VERBALE The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Secretariat of State of the Holy See and has the pleasure to inform that the Government […]

Carta 04 febbraio 2003

Serbia e Montenegro, 4 febbraio 2003: “Charter of Human and Minority Rights and Civil Liberties”. Omissis Art. 3 All shall be equal before the law. Everyone shall have the right to equal legal protection, without discrimination. Any direct or indirect discrimination based on any grounds, particularly on race, colour, sex, nationality, social origin, birth or […]

Risoluzione 14 marzo 1984

Parlamento Europeo. Risoluzione sulla libertà d’istruzione nella Comunità europea (Strasburgo, 14 marzo 1984) Il Parlamento europeo I – Chiede che vengano riconosciuti i seguenti principi nell’ambito della Comunità europea: 1. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un’istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le […]

Sentenza 13 gennaio 1994, n.93-329

L’articolo 2 della legge relativa alle condizioni per il sostegno di
investimenti degli istituti scolastici privati da parte degli enti
territoriali pone il principio secondo cui tali sovvenzioni possono
essere concesse liberamente a qualsiasi istituto convenzionato e per
ogni grado d’istruzione, senza distinzione fra gli istituti
vincolati da contratto semplice e da contratto d’associazione, col
solo limite di un tetto massimo di contributi e con la possibilità di
assunzione totale in carico degli investimenti agevolati. Una norma
siffatta non garantisce il rispetto del principio di eguaglianza tra
gli stessi istituti privati, potendo dar luogo a differenze di
trattamento non giustificate, e non garantisce altresì un trattamento
paritario degli istituti scolastici pubblici, che, in ragione dei loro
più gravosi servizi ed obblighi, potrebbero risultare meno favoriti
di quelli privati; essa è, per tanto, da dichiarare contraria alla
costituzione.

Sentenza 18 giugno 1993

A norma del comma terzo dell’art. 49 della Costituzione federale
spetta ai genitori il potere di disporre della formazione religiosa
dei figli fino al compimento del sedicesimo anno di età; pertanto
sussiste la legittimazione ad agire dei genitori in nome proprio o
quanto meno a nome del figlio minore per la tutela della libertà di
coscienza di quest’ultimo. Quando l’ordinamento confessionale
detta una disciplina in contrasto con quella statale, come, nel caso
di specie, il divieto imposto dall’Islam ai bambini di sesso diverso
di nuotare insieme, mentre ciò è disposto dalle norme dello stato a
livello di scuola dell’obbligo, il civis fidelis è tenuto a
sottomettersi in linea di principio alle norme statali; il rispetto
del valore della libertà di coscienza comporta tuttavia l’obbligo
per le istanze pubbliche di concedere una dispensa, ove questa non
pregiudichi un ordinato ed efficiente svolgimento del servizio
scolastico. In particolare, non è legittimo ritenere a priori che
tale pregiudizio si verifichi nel caso in cui la presenza di un alto
numero di membri di minoranze confessionali faccia intravedere il
rischio di una eccessiva dilatazione delle richieste di dispensa. Del
resto, il principio di integrazione degli stranieri nel contesto
svizzero non comporta come regola generale che nell’osservanza delle
loro convinzioni religiose essi debbano sottoporsi a limitazioni
sproporzionate.

Sentenza 11 aprile 1994, n.3353

Fra le imprese industriali e commerciali, alle quali, ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 300 del 1970, trova applicazione la
disciplina dell’art. 18 della medesima legge in tema di tutela reale
del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di
un servizio, quelle aventi per scopo la gestione di istituti
scolastici, senza che rilevino in contrario né la qualità di
congregazione religiosa, propria del gestore – allorché il detto
servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culto,
con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108
del 1990 per le così dette organizzazioni di tendenza, escluse
dall’ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto
alla legge n. 604 del 1966 -, né la fruizione di contributi pubblici
da parte dello stesso gestore.
Ai fini del licenziamento di un insegnante di una scuola gestita, con
fini di lucro e con organizzazione di tipo imprenditoriale, da una
congregazione religiosa, non costituisce giustificato motivo di
recesso né l’intento di realizzare economie di gestione attraverso
l’affidamento dello stesso posto di lavoro ad un religioso che, in
quanto membro dell’organizzazione, presti la propria attività senza
retribuzione – non inserendosi il recesso in una diversa
organizzazione aziendale intesa ad una maggiore competitività, ma
essendo esso diretto soltanto a conseguire un risparmio sulle
retribuzioni dovute al personale dipendente -, né il divisato effetto
di ottenere una prestazione che, attesa la qualità personale del
nuovo incaricato, risulti meglio improntata alla natura confessionale
della detta organizzazione, irrilevante rispetto alla struttura
imprenditoriale considerata.