Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Costituzione 1919

“Costituzione della Repubblica di Weimar”, 1991. (omissis) ART. 10. Il Reich può stabilire con legge i principi generali in materia di: 1) diritti e doveri delle associazioni religiose 2) ordinamento scolastico compreso l’insegnamento superiore e le biblioteche scientifiche; 3) diritto di impiego per tutti gli enti pubblici; 4) diritto fondiario, ripartizione della terra, regime di […]

Decreto legge 1938, n.1363/1938

Decreto legge n. 1363/1938: “Eglises des hétérodoxes – Prosélytisme de la protection des dispositions des articles 1 et 2 de la constitution en vigueur”. Art. l. Pour la construction ou l’ouverture d’une église, de quelque dogme que ce soit, est requis, au préalable, un permis délivré par l’autorité ecclésiastique reconnue compétente, ainsi que par le […]

Concordato 05 giugno 1933

Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica austriaca, 5 giugno 1933. 2/1934 BGBL II Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e la Repubblica Austriaca, concordi nel desiderio dì regolare nuovamente, con mutua intesa ed in modo stabile, la situazione giuridica della Chiesa Cattolica nell'Austria per il maggior bene della vita ecclesiastica e religiosa, […]

Accordo 10 settembre 1919

Treaty of Saint-Germain-en-Laye of 10 September 1919 [signed between the Allied and Associated Powers and the Government of Austria] (omissis) Section V, Part III – Protection of Minorities Art.62. Austria undertakes that the stipulations contained in this Section shall be recognised as fundamental laws, and that no law, regulation or official action shall conflict or […]

Risposta a interrogazione 21 settembre 2005

Risposta del Ministero dell’Interno Pisanu a interrogazione degli On.li Gibelli ed altri: “Chiusura della scuola di via Quaranta”, 21 settembre 2005. Signor Presidente, Onorevole Colleghi, ieri mattina è proseguita la protesta di genitori e alunni della cosiddetta scuola islamica di via Quaranta: in tutto, un centinaio di persone. Verso le 10,30, alcuni genitori hanno segnalato […]

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

L’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti
requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di
volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento
nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire
l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica. Inoltre,
secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione
n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può
desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia
l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi
contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato
versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una
presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di
fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio
resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina
dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli
studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte
dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione
dell’attività di insegnamento.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

In considerazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole
statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella
scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di
tutti i requisiti.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4423

Relativamente alla scuola materna, non è previsto in via
istituzionale l’insegnamento dell’educazione fisica, essendovi
un’unica insegnante di ruolo per gli orientamenti educativi propri di
tale tipo di scuola, con la conseguenza che l’insegnamento di tale
disciplina nella scuola materna, anche se deliberato dagli organi
direttivi delle singole scuole nell’ambito della potestà
discrezionale agli stessi riconosciuta, non può essere considerato
utile ai fini del raggiungimento del periodo di 360 giorni di
insegnamento previsto dall’art. 2 legge n. 124 del 1999, per la
partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

Sentenza 12 febbraio 2002, n.2517

Il carattere di norma eccezionale dell’art. 1 Decreto legge 19 giugno
1970, n. 370, convertito in Legge 26 luglio 1970, n. 576, che limita
il riconoscimento del servizio preruolo a quello prestato presso le
scuole statali e pareggiate comprese quelle all’estero, prevedendo
particolari benefici per taluni specifici rapporti, preclude
all’interprete di estendere l’ambito di applicazione di questa oltre i
casi espressamente previsti.

Sentenza 16 novembre 2001, n.2255

L’art. 2 del Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove prevede la parificazione, a
partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati
presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali,
conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure,
dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un
principio che imponesse la valutazione in termini identici del
servizio. Pertanto in assenza di un precetto legislativo di segno
opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un
istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli
insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema
di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di
procedimentalizzazione in sede pubblica.