Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 gennaio 2016, n.201

Sebbene nei CCNL per il comparto degli enti locali non sia
espressamente previsto il principio della necessaria annualità
dell'incarico di insegnamento della religione cattolica, dal
silenzio delle parti collettive non può desumersi la
possibilità per l'ente locale di assicurare
l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante
il ricorso a contratti a termine di durata inferiore all'anno.

Sentenza 17 febbraio 2010, n.899

Il riferimento, ai fini della maturazione del requisito di anzianità
di servizio, degli insegnamenti resi “nelle scuole statali e
paritarie”, previsto per la partecipazione a concorso riservato per
insegnanti di religione (decreto del Direttore Generale del Ministero
dell’Istruzione in data 2 febbraio 2004), non si configura
irragionevole – perché individua oltre alle scuole statali quelle che
ad esse sono parificate sulla base dei controlli pubblicistici
previsti dalla legge n. 62/2000 – ed è inoltre in linea con i
generali criteri di immissione in ruolo dei docenti precari, recepiti
dalla legge n. 124/1999, che a tal fine assumono a riferimento di
servizi prestati presso le scuole statali e in quelle ad esse
parificate. Atteso che il servizio prestato presso le scuole comunali
non rientra in tale ambito, esso non è dunque stato preso in
considerazione per l’accesso a detto concorso riservato.