Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Contratto collettivo 26 giugno 2009

Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisiorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2009/2010. L’anno 2009 il giorno 26 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale, TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. […]

Sentenza 14 aprile 2009, n.2260

La L.P. Trento 9 aprile 2001, n. 5
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2605] non è
costituzionalmente illegittima, con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 20
e 33 della Costituzione, nella parte in cui istituisce posti a tempo
indeterminato per i docenti di religione cattolica (art. 1), nè in
quella recante i requisiti professionali e di servizio del personale
da immettere in ruolo in sede di prima applicazione della legge (art.
7). Al rigaurdo, occorre anzitutto come il principio della laicità
dello Stato non risulti pregiudicato dal riconoscimento
all’autorità ecclesiastica del potere di selezionare (attraverso il
riconoscimento della idoneità da parte dell’ordinario diocesano) il
personale da immettere in ruolo. Il meccanismo compartecipativo nella
selezione del personale cui affidare l’insegnamento della religione
cattolica è infatti frutto di una scelta assunta in sede
concordataria, come tale in sé non solo non incompatibile con la
Costituzione, ma alla stessa pienamente aderente. D’altra parte, il
coinvolgimento dell’autorità ecclesiastica nella scelta dei
soggetti cui affidare l’insegnamento della religione cattolica,
lungi dal minare il suindicato principio di laicità dello Stato,
ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza tra tutte le
religioni (art. 8, comma 1 Cost.), rappresenta piuttosto una scelta
dettata dalla necessità di individuare, nel rispetto degli accordi
pattizi, il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato
compito di insegnamento della religione cattolica. Ancora, non appare
calzante nemmeno il profilo della ipotizzata lesione dell’art. 33
Cost., e del principio di libertà di insegnamento con esso
presidiato; viene da osservare, infatti, che detto principio conosce
la sua massima espressione proprio con riferimento all’insegnamento
della religione cattolica, considerato che la stessa, in quadro di
generale obbligarietà degli insegnamenti, si configura (proprio in
attuazione della modifica degli accordi concordatari) a guisa di
materia rinunciabile dagli allievi, peraltro senza alcun obbligo di
attendere ad insegnamenti sostitutivi. E, d’altra parte, su tale
configurazione particolare dell’insegnamento religioso non
interferisce la scelta del modello organizzatorio, e quindi la
disposta istituzione di un ruolo stabile dei docenti in luogo del
meccanismo degli incarichi annuali, proprio del precariato in cui
tradizionalmente venivano ad operare gli insegnanti di religione.
Peraltro, non è irrilevante osservare che anche il legislatore
statale (il riferimento è alla legge nazionale n. 186/03), sia pur in
epoca successiva a quella cui risale la contestata legge provinciale
n.5/01), ha istituito due distinti ruoli che riguardano il personale
docente di religione cattolica. Con il che restando confermato, sia
pur indirettamente, il rilievo secondo cui le modalità a mezzo delle
quali l’ordinamento statuale o locale appronta la provvista dei
docenti di religione cattolica per il disimpegno del servizio di
insegnamento non snaturano il modello di Stato laico voluto dal
Costituente, né accordano alla religione cattolica una corsia
preferenziale rispetto alle altre religioni, atteso che il presidio
contro tale rischio è ampiamente assicurato dalla configurazione
dell’insegnamento stesso in termini di non-obbligo per la platea dei
discenti, come messo in luce dalla Corte Costituzionale fin nella
sentenza n. 203 del 1989.
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IN TERMINI ASSOLUTAMENTE CONFORMI SI V. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE
VI, SENTENZE 14 APRILE 2009, NN. 2261, N. 2262 E 2263; NONCHÈ 20
APRILE 2009, NN. 2368, 2369, 2370 E 2371

Sentenza 10 febbraio 2006, n.109

Il diploma conseguito presso gli Istituti Magistrali è titolo di
studio necessario per concorrere alla classe di insegnamento della
religione cattolica nella scuola di infanzia e nella scuola
elementare, ma non sufficiente per accedere all’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado (cfr. D.P.R. n.
751/1985). Si tratta, dunque, di un titolo propedeutico al diploma
accademico, che non può essere valutato disgiuntamente da esso. (Nel
caso di specie, l’Amministrazione scolastica anteponeva alla
ricorrente, titolare di diploma magistrale, nella graduatoria relativa
concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
secondarie, candidate dotate del diploma accademico di Magistero in
scienze religiose)

Decreto 05 giugno 2006

Ministero dell’Istruzione. Decreto 5 giugno 2006“: “Libri di testo: fissati i prezzi per i nuovi testi della scuola primaria e della dotazione libraria della scuola secondaria di I grado”.

Ordinanza ministeriale 28 giugno 1993

Ordinanza ministeriale 28 giugno 1993: “Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Currículos de Enseñanza Religiosa Evangélica”. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, prescribe en su disposición adicional segunda que la enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en los acuerdos que pudieran suscribirse entre […]

Decreto Presidente Repubblica 21 luglio 1987, n.339

D.P.R. 21 luglio 1987, n. 339: “Approvazione del programma di insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 187 del 12 agosto 1987) E’ approvato il programma d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori pubbliche, ivi compresi […]

Sentenza 16 giugno 1994, n.174

L’esclusione di un candidato in possesso del diploma di sacra
teologia dalla sessione riservata degli esami di abilitazione
all’insegnamento delle scuole secondarie di primo grado è
illegittima, perché l’art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86,
non prevede l’esclusione dei candidati forniti di laurea in sacra
teologia o di titoli accademici equipollenti dagli esami di
abilitazione, siano essi o no riservati, ma si limita soltanto a
vietare l’utilizzo dei detti titoli di studio per l’insegnamento
in scuole diverse da quelle dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.