Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 11 febbraio 2008, n.2380

La circolare n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di
iscrizione alle scuole dell’infanzia, riservata “ai bambini nati
dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2006 e appartenenti a nuclei
familiari residenti a Milano alla data di iscrizione”, prevede
espressamente la subordinazione della possibilità di accesso alla
scuola materna – da parte di minori stranieri – al requisito della
titolarità di regolare permesso di soggiorno delle rispettive
famiglie “entro la data del 29 febbraio 2008”. Sotto tale profilo,
tuttavia, occorre rilevare come la posizione del minore –
nell’ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul
territorio dello Stato – appaia del tutto peculiare ed autonoma
rispetto a quella dei suoi familiari. Al divieto di espulsione del
minore extracomunitario, previsto dall’art. 19 comma 2, lett. a),
D.Lgs 286/98, corrisponde infatti il diritto del minore stesso ad
ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della
maggiore età (art. 28 comma i lett. a) Dpr. 394/99); e dunque –
indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori – non è
possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarità
quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato. Nel caso di
specie, pertanto, la previsione circa l’esclusione della possibilità
di iscrizione alla scuola materna, subordinando alle condizioni di
regolarità del soggiorno dei genitori l’esercizio di diritti propri
del minore, appare in contrasto sia con l’obbligo di tenere in
primaria considerazione l’interesse superiore di quest’ultimo (art.
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo), sia con le
previsioni contemplate dall’art. 43, del D.Lgs 286/98 rigurdanti il
divieto di trattamenti discriminatori, che abbiano l’effetto di
compromettere il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.

Sentenza 27 novembre 2006, n.4457

Deve ritenersi legittima l’ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione n. 1/2001 nella parte in cui, disponendo la riapertura dei
termini di partecipazione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
materna, conferma i requisiti di ammissione già previsti dall’O.M.
n. 153/1999, dai quali è espressamente escluso, ai fini della
maturazione della prescritta anzianità di servizio, il computo dei
periodi di insegnamento della religione cattolica. Tale previsione,
infatti, è conforme alle disposizioni dell’art. 2, comma 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
mentre l’insegnamento della religione non corrisponde pacificamente
a detti requisiti.

Sentenza 20 giugno 2006, n.2622

L’art. 2, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15
giugno 1999 esclude la validità dei servizi prestati
nell’insegnamento della religione cattolica ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna, poichè non
prestati su posti di ruolo e non relativi a classi di concorso. La
legittimità di tale previsione è stata più volte confermata dalla
giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come gli insegnanti
di religione cattolica, costituendo nell’ordinamento scolastico una
categoria speciale posta ai margini dell’organizzazione scolastica e
caratterizzata dalla peculiarità della materia insegnata, non
appartengano ai ruoli dei docenti statali, con la conseguenza che il
servizio prestato in qualità di insegnante di religione non è utile
ai fini della fruizione del beneficio dell’inserimento in ruolo
(cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, 8 aprile 2003, n. 3532).

Sentenza 21 maggio 2002, n.4494

In considerazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, al servizio reso in scuole
statali va assimilato il servizio di insegnamento prestato nella
scuola materna nell’ambito di scuole autorizzate, col possesso di
tutti i requisiti.

Sentenza 21 maggio 2002, n.4423

Relativamente alla scuola materna, non è previsto in via
istituzionale l’insegnamento dell’educazione fisica, essendovi
un’unica insegnante di ruolo per gli orientamenti educativi propri di
tale tipo di scuola, con la conseguenza che l’insegnamento di tale
disciplina nella scuola materna, anche se deliberato dagli organi
direttivi delle singole scuole nell’ambito della potestà
discrezionale agli stessi riconosciuta, non può essere considerato
utile ai fini del raggiungimento del periodo di 360 giorni di
insegnamento previsto dall’art. 2 legge n. 124 del 1999, per la
partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione.

Sentenza 28 maggio 2002, n.4422

Non risulta essere valutabile, ai fini dell’ammissione alla sessione
riservata di abilitazione all’insegnamento, disciplinata dall’art. 2,
quarto comma, della legge n. 124 del 3 maggio 1999, l’attività
prestata dal gestore di una scuola privata.

Delibera 10 maggio 1991

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 10 maggio 1991: “Criteri per il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 4/1991) L’Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale […]

Delibera 30 dicembre 1987

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 30 dicembre 1987: “Riconoscimento della idoneità ad insegnare la religione cattolica al personale docente e di ruolo nelle scuole materne ed elementari” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) L’Ordinario diocesano, salvo il caso di revoca dichiarata, riterrà di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole […]

Delibera 30 dicembre 1987, n.42 bis

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42 bis del 30 dicembre 1987: “Incarico dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI. Determinazione dei criteri di qualificazione e procedura per la verifica” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) § 1. L’insegnamento della […]

Sentenza 27 gennaio 2005, n.666

Insegnanti di religione – Legittima la previsione del bando di
concorso che esclude la valutabilità dell’insegnamento della
religione cattolica per l’ammissione alla sessione di abilitazione
riservata nelle scuole materne e secondarie e di idoneità per gli
insegnanti di scuole elementari.