Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 gennaio 2006, n.226

L’art. 4, del DPR n. 751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva Legge n. 186/2003, prevede – al punto 4.4 – che, nella
scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione
cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo
didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari
l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano
riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano; oppure da chi, fornito
di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata
dall’ordinario diocesano) od da chi, fornito di altro diploma di
scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di
Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale
italiana. Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso per
l’insegnamento della relgione nelle scuole materne ed elementari è
dunque il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo
che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze
presupposte. Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso
di altro diploma di scuola media superiore diverso dal Diploma
Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità
all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del
possesso del diploma magistrale, ma da altro titolo di per sé non
abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che
lo diventa, quanto all’insegnamento della religione, perché unito
al diploma in scienze religiose.

Delibera 10 maggio 1991

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 10 maggio 1991: “Criteri per il riconoscimento dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 4/1991) L’Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale […]

Delibera 30 dicembre 1987

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera del 30 dicembre 1987: “Riconoscimento della idoneità ad insegnare la religione cattolica al personale docente e di ruolo nelle scuole materne ed elementari” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) L’Ordinario diocesano, salvo il caso di revoca dichiarata, riterrà di norma idonei ad insegnare la religione cattolica nelle scuole […]

Delibera 30 dicembre 1987, n.42 bis

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 42 bis del 30 dicembre 1987: “Incarico dell’insegnamento di religione cattolica nella scuola materna ed elementare a religiosi o religiose in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI. Determinazione dei criteri di qualificazione e procedura per la verifica” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 10/1987) § 1. L’insegnamento della […]

Sentenza 27 gennaio 2005, n.666

Insegnanti di religione – Legittima la previsione del bando di
concorso che esclude la valutabilità dell’insegnamento della
religione cattolica per l’ammissione alla sessione di abilitazione
riservata nelle scuole materne e secondarie e di idoneità per gli
insegnanti di scuole elementari.

Parere 16 luglio 2002

Avvocatura dello stato di Bologna, Parere 16 luglio 2002 Crocifissi in aule delle scuole dell’obbligo Dispone l’art.118 R.D. 30.4.1924 n.965 relativamente agli istituti di istruzione media (in senso analogo a quanto previsto dell’Allegato C R.D. 26.4.1928, n.1927 relativamente agli istituti di istruzione elementare) che ogni aula abbia l’immagine del crocifisso. Con parere n. 63/1988 del […]

Legge 28 luglio 1967, n.641

Legge 28 luglio 1967, n. 641: “Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967 – 1971”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 198 del 8 agosto 1967) (omissis) Art. 30. Sussidi per l’arredamento di scuole elementari e medie La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a […]

Circolare ministeriale 19 ottobre 1967, n.367

Ministero della Pubblica Istruzione, Circolare 19 ottobre 1967, n. 367/2527, Edilizia e arredamento di scuole dell’obbligo: legge 28 luglio 1967, n. 641: artt. 29 e 30, in Bollettino Ufficiale – Ministero della Pubblica Istruzione, parte prima – Anno 94°, n. 40-41. (omissis) Ai fini suddetti si precisa che l’arredamento di un’aula è cosi costituito: Scuole […]

Ordinanza 10 maggio 2002, n.178

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 97 cost., la
q.l.c. dell’art. 2 comma 4 l. 3 maggio 1999 n. 124, il quale, ai fini
della maturazione del prescritto periodo di insegnamento occorrente
per l’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, prende in
considerazione il solo servizio di insegnamento prestato nelle scuole
statali ovvero negli istituti e scuole secondarie legalmente
riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle scuole materne autorizzate e
nelle scuole elementari parificate, senza menzionare le scuole
elementari autorizzate, in quanto non può considerarsi irragionevole,
nè contraria al buon andamento dell’amministrazione, la scelta del
legislatore di valutare diversamente il servizio effettuato dai
docenti presso le scuole elementari parificate rispetto a quello reso
nelle scuole elementari autorizzate, atteso il differente regime
giuridico delle due categorie di istituti, solo le scuole elementari
parificate essendo rette da un regime concessorio che le assimila ad
ogni effetto legale alle scuole elementari statali.

Circolare ministeriale 04 settembre 1998, n.374

Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare n. 374 avente come oggetto: “Insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare”, 4 settembre 1998. Con riferimento ai quesiti pervenuti si precisa che l’insegnamento della religione cattolica da parte di personale specificamente incaricato non modifica gli obblighi di servizio degli insegnanti titolari nelle classi interessate, né incide sulla determinazione dell’organico […]