Sentenza 26 gennaio 2006, n.226
L’art. 4, del DPR n. 751 del 16 dicembre 1985, richiamato dalla
successiva Legge n. 186/2003, prevede – al punto 4.4 – che, nella
scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione
cattolica possa essere impartito dagli insegnanti del circolo
didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari
l’insegnamento della religione cattolica o, comunque, siano
riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano; oppure da chi, fornito
di studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed
elementari, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del
punto 4.4. (cioè dell’attestazione di idoneità rilasciata
dall’ordinario diocesano) od da chi, fornito di altro diploma di
scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di
Istituto in Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale
italiana. Presupposto indefettibile per l’accesso al concorso per
l’insegnamento della relgione nelle scuole materne ed elementari è
dunque il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo
che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di
scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza
della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi
valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze
religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in
termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze
presupposte. Nel caso, invece, in cui il candidato risulti in possesso
di altro diploma di scuola media superiore diverso dal Diploma
Magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di
scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità
all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del
possesso del diploma magistrale, ma da altro titolo di per sé non
abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che
lo diventa, quanto all’insegnamento della religione, perché unito
al diploma in scienze religiose.