Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 03 luglio 2017, n.112

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106". (GU n.167 del 19-7-2017, in vigore dal 20-7-2017)

Circolare 22 maggio 2007, n.30/E

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti. Circolare 22 maggio 2007 n. 30/E: “Articolo 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Chiarimenti”. 1. Premessa Il D.P.C.M. 20 gennaio 2006, emanato in attuazione della legge istitutiva del beneficio del 5 per mille […]

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155: "Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118". (da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Vista la legge […]

Circolare ministeriale 26 giugno 1998, n.168/E

Circolare ministeriale 26 giugno 1998 n. 168/E: “Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. PREMESSA Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformita’ di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino […]

Sentenza 15 gennaio 2002, n.6338

In tema di i.v.a., l’attività di bar caffè, con mescita di bevande o
somministrazione di pasti ai propri associati, effettuata verso il
pagamento di corrispettivi specifici, costituisce attività
commerciale assoggettabile a tributo, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e
5 del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile “ratione
temporis”), il quale esclude da tale obbligo soltanto le prestazioni
effettuate in conformità alle finalità politiche, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali e sportive perseguite
dall’associazione. Specificamente nel vigore dell’art. 4 commi 4 e 5
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella sua formulazione originaria
(applicabile nella specie “ratione temporis”), le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese verso pagamento di corrispettivi
specifici in favore dei propri associati devono ritenersi escluse dal
regime i.v.a. solo se effettuate in conformità alle finalità
politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive
perseguite dall’associazione stessa.

Parere 14 dicembre 1994, n.3755

Ai fini del riconoscimento in persona giuridica civile di una casa di
religiose che esplicano attività ospedaliera, senza fini di lucro, è
necessario che l’ente abbia un congruo patrimonio, ravvisabile nei
proventi, derivanti dall’attività sanitaria esercitata, che
assicurano nel tempo la remunerazione delle prestazioni assistenziali
delle suore. Al fine dell’approvazione dello statuto di un ente
così strutturato, è risultata indispensabile la previsione di una
norma statutaria che regolamentasse, ex art. 8 D.P.R. n. 33 del 1987,
le operazioni relative alla stesura delle scritture contabili.
Trattandosi, peraltro, di un ente religioso di diritto canonico,
ricorre un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali. Sotto questo profilo, rilevante
risulta il nuovo regime per la registrazione degli enti ecclesiastici,
perché permette di pubblicizzare la struttura organizzativa
dell’ente e i controlli interni della sua gestione.