Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2009, n.140

La convivenza more uxorio non può essere assimilata al vincolo
coniugale per desumerne l’esigenza costituzionale di una parità di
trattamento. Infatti, mentre il matrimonio forma oggetto della
specifica previsione contenuta nell’art. 29 Cost., che lo riconosce
elemento fondante della famiglia come società naturale, il rapporto
di convivenza assume anch’esso rilevanza costituzionale, ma
nell’ambito della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle
formazioni sociali garantita dall’art. 2 della Costituzione. Tali
diversità, senza escludere la riconosciuta rilevanza giuridica della
convivenza di fatto, valgono pertanto a giustificare che la legge
possa riservare all’una e all’altra situazione un trattamento non
omogeneo (nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384,
primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli
articoli 2, 3 e 29 della Costituzione).

Sentenza 02 agosto 2007, n.31510

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento”. Nel caso di specie, in
particolare, la Corte non ha rilevato alcun vizio nella sentenza di
primo grado, che ha ritenuto sussistente – rispetto al delitto di
sequestro di persona – la scriminante dello stato di necessità,
accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero
rinchiuso e legato una propria congiunta, al fine di prevenire il
suicidio minacciato dalla stessa temendo ritorsioni per il suo stile
di vita non conforme alla cultura della famiglia di appartenenza.