Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 13 aprile 1994, n.710

Poiché la disposizione della legge n. 222/1985 che restringe la
possibilità di conseguire la personalità giuridica alle chiese “non
annesse ad altro ente ecclesiastico”, tende ad un razionale
accorpamento degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
prevenga, più che la mano morta, il proliferare di enti deficitari e
improduttivi, occorre accertare, ai fini del riconoscimento di una
chiesa “annessa” ad altro ente ecclesiastico, da una parte,
l’eventuale esistenza di una chiesa contigua, ma autonoma e distinta
da quella istituenda, e dall’altra, quali siano i titolari del
diritto di proprietà sugli annessi edifici sacri.