Sentenza 14 luglio 2003, n.11467
La sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
non rende applicabili, per effetto della delibazione, la disciplina
riguardante lo scioglimento della comunione ordinaria dei beni, di cui
agli articoli 1100 e ss. del codice civile, ma le norme regolanti i
casi e le modalità di scioglimento della comunione dei beni fra
coniugi, di cui agli articoli 191 e ss.; comunione che continua a
sussistere nella forma legale, al fine della divisione in parti eguali
dell’attivo e del passivo, senza possibilità di prova contraria per
espressa volontà di legge, la cui ratio ispiratrice coincide con le
motivazioni – parità fra i coniugi e tutela di quello economicamente
più debole – proprie della riforma del 1975 in materia di regime
patrimoniale preferenziale della famiglia.