Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 novembre 2008, n.9540

Ai sensi dell’art. 1 della l. n. 831 del 1973 per la nomina a
magistrato di cassazione devono essere valutati i seguenti elementi:
“1) preparazione e capacità tecnico-professionale; 2) laboriosità
e diligenza dimostrate nell’esercizio delle funzioni; 3) precedenti
relativi al servizio prestato” (1° comma), potendo peraltro essere
assunto, “nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con
accertamenti diretti”, “ogni ulteriore elemento di giudizio che
sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato”.
La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo chiarito che la
valutazione negativa dell’aspirante può derivare anche da singoli
elementi, purché atti a denotare un difetto grave sia pure in uno
solo degli ambiti previsti dalla legge. Tra questi elementi vanno
certamente considerati i precedenti disciplinari (v. la sent. n. 7124
del 2003 di questa Sezione, nonché Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno
2005, n. 2921).
Secondo l’orientamento in disamina, “il giudizio affidato
all’Organo di autogoverno dalla legge n. 831/1973 può e deve
estendersi […] al vaglio di ogni elemento utile a formulare la
migliore valutazione complessiva della professionalità del singolo,
onde non si vedono ragioni per dubitare che tra gli aspetti meritevoli
di rilievo possano essere incluse anche le eventuali condotte
individuali che in precedenza abbiano formato oggetto di un
provvedimento disciplinare”, potendo i fatti già colpiti da
sanzione disciplinare rilevare anche in questo diverso contesto
valutativo, non configurando “una inammissibile duplicazione di
sanzione (vietata dal canone del _ne bis in idem_), in quanto non
viene effettuata con una prestabilita finalità punitiva, ma
costituisce un accertamento proteso al ben diverso scopo di un
completo apprezzamento obiettivo della personalità professionale del
magistrato, attraverso la disamina di tutti gli elementi atti a
ricostruirla” (così la citata sent. n. 7124/03).

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Per approfondire in OLIR.it:
Consiglio Superiore della Magistratura. Ordinanza 23 novembre 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4012]

Ordinanza 23 novembre 2006

Non è manifestamente infondata la richiesta di rimozione del
crocifisso dalle aule d’udienza, posto che la circolare del ministro
della giustizia del 29 maggio 1926 n. 2134/1867 appare in contrasto
con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la
garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico
(v. in tal senso Cass. sez. unite 18 novembre 1997, n. 11432 e sez.
disciplinare 15 settembre 2004, Sansa) che nessun provvedimento
amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di
fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria
conforme a Costituzione. L’avvenuto riconoscimento di tale non
manifesta infondatezza non esaurisce tuttavia l’ambito delle
valutazioni alle quali la sezione disciplinare è tenuta, dovendosi
anche accertare se l’inadempimento degli obblighi derivanti dal
rapporto di impiego possa ritenersi giustificato dal mancato
accoglimento della pretesa alla rimozione del crocifisso. Se, infatti,
certamente l’ordinamento riconosce il diritto di seguire la propria
coscienza, l’esercizio di tale diritto non può avvenire con
modalità tali da pregiudicare le esigenze di giustizia il cui
soddisfacimento è oggetto di incontestati doveri funzionali. La
pretesa di far prevalere l’imperativo della propria coscienza,
rifiutando in modo deliberato e palese l’adempimento dei doveri
funzionali – attuando una evidente forma di disobbedienza civile, la
quale, peraltro, per sua stessa natura deve scontare l’accettazione
della relativa sanzione – non può pertanto trovare riconoscimento da
parte dell’ordinamento, all’interno del quale solo la legge
potrebbe consentirla (Nel caso di specie, veniva stabilita la
sospensione provvisoria del ricorrente dall’incarico di magistrato).

Legge 24 gennaio 2003, n.53

Legge 24 gennaio 2003: “Labour Code”. (Published in the “Official Gazette of Romania” n.72 of 5 February 2003) TITLE I General provisions CHAPTER I Scope of application ART. 1 (1) The present code regulates all the individual and collective labour relations, the manner in which the control of the implementation of labour relations regulations takes […]