Santa Sede
Disegno di legge 30 ottobre 1997, n.2853
Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 2853 d’iniziativa dei senatori D’Alessandro Prisco, Salvi, Falomi e altri: “Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana”, 30 ottobre 1997. Capo I Principi generali Art. 1 Contenuti e obiettivi (omissis) 2. La presente legge disciplina, inoltre, i rapporti tra le istituzioni dello Stato, le […]
Legge 19 agosto 2003, n.244
Protocollo 15 novembre 1984
Sentenza 05 luglio 1971, n.169
Come emerge dai lavori preparatori, con i Patti Lateranensi lo Stato
non ha assunto l’obbligo di non introdurre nel suo ordinamento
l’istituto del divorzio. Non puo’ argomentarsi in contrario dal
riferimento dell’art. 34 al “sacramento del matrimonio”, giacche’
l’espressione usata ben si spiega in un atto bilaterale, alla
formazione del quale concorreva la Santa Sede, dal momento che, per la
Chiesa, il matrimonio costituisce anzitutto ed essenzialmente un
sacramento; ma non implica affatto che, in questa sua figura e con le
connesse caratteristiche di indissolubilita’, esso sia stato altresi’
riconosciuto come produttivo di effetti civile dallo Stato. Ed
infatti, l’espressione piu’ non ricorre nell’art. 5 della legge 27
maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni per l’attuazione del
Concordato nella parte relativa al matrimonio, la quale piu’
semplicemente stabilisce che “il matrimonio celebrato davanti un
ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico
produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del
matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato
civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti”.