Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 settembre 2015, n.38733

Sebbene non possa escludersi in linea astratta che “le
indispensabili esigenze di vita” di cui terzo comma
dell’art. 284 c.p.p. possano riguardare bisogni non solo
materiali, ma anche spirituali, nel cui ambito potrebbe rientrare la
soddisfazione bisogni di natura religiosa, occorre considerare il
disposto di cui all’art. 277 c.p.p., che nel prevedere che le
misure cautelari salvaguardino i diritti della persona, subordina il
loro rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari,
sicchè deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti
di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà
normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione
non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia
finalizzata a garantire le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 32364 del
27/04/2012). In tale contesto dunque non può non tenersi conto
dei fatto che l’evoluzione della tecnologia consente di
osservare il precetto canonico anche attraverso modalità
diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso
l’utilizzo del mezzo’televisivo, come peraltro fanno gli
infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o
domiciliare. Da ciò discende che in presenza di esigenze
cautelari che impongono la restrizione agli arresti domiciliari
dell’indagato, il diniego della autorizzazione all’uscita
di casa per partecipare alla messa, non compromette
“indispensabili esigenze di vita” del ricorrente.

Istruzione 30 aprile 2011

NOTA REDAZIONALE:

La Pontificia Commissione _Ecclesia Dei_ rende nota l’_Istruzione
sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data
Summorum Pontificum di S.S. Benedetto XVI_.

Con il Motu Proprio _Summorum Pontificum
[http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum_lt.html]_,
emanato il 7 luglio 2007 ed entrato in vigore il 14 settembre di
quello stesso anno (_AAS_ 99 [2007] 777-781), il Santo Padre ha
promulgato una legge universale per la Chiesa con l’intento di
regolamentazione dell’uso della Liturgia Romana in vigore
nell’anno 1962, illustrando autorevolmente le ragioni della sua
decisione nella _Lettera ai Vescovi
[http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070707_lettera-vescovi_it.html]
_che accompagnava la pubblicazione del _Motu Proprio_ sull’uso della
Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettuata nel 1970 (_AAS_ 99
[2007] 795-799).

Nella suddetta Lettera il Santo Padre ha chiesto ai Confratelli
nell’Episcopato di far pervenire alla Santa Sede un rapporto a tre
anni dall’entrata in vigore del Motu Proprio (cfr cpv. 11). Tenendo
conto delle osservazioni dei Pastori della Chiesa di tutto il mondo, e
avendo raccolto domande di chiarificazione e richieste di indicazioni
specifiche, viene ora pubblicata la seguente Istruzione
dall’_incipit_ latino: _Universae Ecclesiae_. L’Istruzione è
stata approvata dallo stesso Pontefice nell’Udienza concessa al
Cardinale Presidente l’8 aprile 2011, e porta la data del 30 aprile
2011, memoria liturgica di San Pio V, Papa.

Nel testo dell’Istruzione, dopo alcune osservazioni introduttive e
di tipo storico (Parte I, nn. 1-8), si esplicitano innanzitutto i
compiti della Pontificia Commissione _Ecclesia Dei_ (Parte II, nn.
9-11), stabilendo in seguito, in ottemperanza al _Motu Proprio_
pontificio, alcune specifiche norme e disposizioni (Parte III, nn.
12-35), prima di tutto quelle relative alla competenza propria del
Vescovo diocesano (nn. 13-14). Si illustrano poi i diritti e i doveri
dei fedeli che compongono un _coetus fidelium_ interessato (nn.
15-19), nonché del sacerdote ritenuto idoneo a celebrare la _forma
extraordinaria_ del Rito Romano (_sacerdos idoneus_, nn. 20-23). Si
regolano alcune questioni pertinenti alla disciplina liturgica ed
ecclesiastica (nn. 24-28), specificando in particolare le norme
relative alla celebrazione della Cresima e dell’Ordine sacro (nn.
29-31), all’uso del _Breviarium Romanum_ (n. 32), dei libri
liturgici propri degli Ordini religiosi (n. 34), del _Pontificale
Romanum_ e del _Rituale Romanum_ (n. 35), che erano in vigore
nell’anno 1962, nonché alla celebrazione del Triduo sacro (n. 33).

È viva speranza della Pontificia Commissione _Ecclesia Dei_ che
l’osservanza delle norme e disposizioni dell’Istruzione, che
regolano l’_Usus Antiquior_ del Rito Romano e sono affidate alla
carità pastorale e alla prudente vigilanza dei Pastori della Chiesa,
contribuirà, quale stimolo e guida, alla riconciliazione e
all’unità, come auspicate dal Santo Padre (cfr _Lettera ai Vescovi
[http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070707_lettera-vescovi_it.html]_
del 7 luglio 2007, cpvv. 7-8).

[Fonte: www.vatican.va]

Accordo 27 luglio 2000

Accordo tra la Radiotelevisione Croata e la Conferenza Episcopale Croata, 27 luglio 2000. La Radiotelevisione Croata, […] (in seguito: HRT) […] e la Conferenza Episcopale Croata, (in seguito: HBK) […] hanno stipulato il seguente accordo: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 1. A motivo del servizio che la Chiesa svolge nella società e nel rispetto delle libertà […]