NOTA REDAZIONALE:
La Pontificia Commissione _Ecclesia Dei_ rende nota l’_Istruzione
sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data
Summorum Pontificum di S.S. Benedetto XVI_.
Con il Motu Proprio _Summorum Pontificum
[http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum_lt.html]_,
emanato il 7 luglio 2007 ed entrato in vigore il 14 settembre di
quello stesso anno (_AAS_ 99 [2007] 777-781), il Santo Padre ha
promulgato una legge universale per la Chiesa con l’intento di
regolamentazione dell’uso della Liturgia Romana in vigore
nell’anno 1962, illustrando autorevolmente le ragioni della sua
decisione nella _Lettera ai Vescovi
[http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070707_lettera-vescovi_it.html]
_che accompagnava la pubblicazione del _Motu Proprio_ sull’uso della
Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettuata nel 1970 (_AAS_ 99
[2007] 795-799).
Nella suddetta Lettera il Santo Padre ha chiesto ai Confratelli
nell’Episcopato di far pervenire alla Santa Sede un rapporto a tre
anni dall’entrata in vigore del Motu Proprio (cfr cpv. 11). Tenendo
conto delle osservazioni dei Pastori della Chiesa di tutto il mondo, e
avendo raccolto domande di chiarificazione e richieste di indicazioni
specifiche, viene ora pubblicata la seguente Istruzione
dall’_incipit_ latino: _Universae Ecclesiae_. L’Istruzione è
stata approvata dallo stesso Pontefice nell’Udienza concessa al
Cardinale Presidente l’8 aprile 2011, e porta la data del 30 aprile
2011, memoria liturgica di San Pio V, Papa.
Nel testo dell’Istruzione, dopo alcune osservazioni introduttive e
di tipo storico (Parte I, nn. 1-8), si esplicitano innanzitutto i
compiti della Pontificia Commissione _Ecclesia Dei_ (Parte II, nn.
9-11), stabilendo in seguito, in ottemperanza al _Motu Proprio_
pontificio, alcune specifiche norme e disposizioni (Parte III, nn.
12-35), prima di tutto quelle relative alla competenza propria del
Vescovo diocesano (nn. 13-14). Si illustrano poi i diritti e i doveri
dei fedeli che compongono un _coetus fidelium_ interessato (nn.
15-19), nonché del sacerdote ritenuto idoneo a celebrare la _forma
extraordinaria_ del Rito Romano (_sacerdos idoneus_, nn. 20-23). Si
regolano alcune questioni pertinenti alla disciplina liturgica ed
ecclesiastica (nn. 24-28), specificando in particolare le norme
relative alla celebrazione della Cresima e dell’Ordine sacro (nn.
29-31), all’uso del _Breviarium Romanum_ (n. 32), dei libri
liturgici propri degli Ordini religiosi (n. 34), del _Pontificale
Romanum_ e del _Rituale Romanum_ (n. 35), che erano in vigore
nell’anno 1962, nonché alla celebrazione del Triduo sacro (n. 33).
È viva speranza della Pontificia Commissione _Ecclesia Dei_ che
l’osservanza delle norme e disposizioni dell’Istruzione, che
regolano l’_Usus Antiquior_ del Rito Romano e sono affidate alla
carità pastorale e alla prudente vigilanza dei Pastori della Chiesa,
contribuirà, quale stimolo e guida, alla riconciliazione e
all’unità, come auspicate dal Santo Padre (cfr _Lettera ai Vescovi
[http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070707_lettera-vescovi_it.html]_
del 7 luglio 2007, cpvv. 7-8).
[Fonte: www.vatican.va]