Ordinanza 26 luglio 1995, n.186
Giusta la natura individuale del diritto alla salute, spetta in via
esclusiva al paziente o ai suoi familiari la valutazione circa
l’opportunità di un intervento chirurgico con alte probabilità di
esito infausto, quali che siano le motivazioni della scelta.
Correlativamente, non può configurarsi, quanto meno nella detta
ipotesi, un dovere di attivarsi a tutela della salute altrui a carico
degli esercenti la professione sanitaria che ricevano il rifiuto
all’intervento da parte del congiunto legittimato ad assumere la
decisione in luogo del paziente.