Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 17 novembre 2018, n.207/2018

La Corte Costituzionale ha rinviato all’udienza pubblica del 24
settembre 2019 la trattazione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 580 c.p. sollevata nell'ambito della
vicenda Cappato. Laddove infatti, come nella specie, la soluzione del
quesito di legittimità costituzionale coinvolga
l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto
bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che
anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, la Corte
reputa doveroso – in uno spirito di leale e dialettica
collaborazione istituzionale – consentire al Parlamento ogni
opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un
verso, che una disposizione continui a produrre effetti reputati
costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare
possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi pienamente
rilevanti sul piano costituzionale. 

Sentenza 14 novembre 2018, n.C-342/17

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che una normativa nazionale che
vieta ai cittadini di fornire un servizio di conservazione di urne
cinerarie costituisce una ingiustificata restrizione alla
libertà di stabilimento. Per quanto riguarda la tutela della
salute, le ceneri sono infatti inerti dal punto di vista biologico;
circa la tutela del rispetto della memoria dei defunti, una simile
normativa si spinge oltre quanto necessario per conseguire
l'obiettivo e infine, quanto ai valori morali e religiosi
prevalenti in Italia che osterebbero a una finalità di lucro di
simile attività, la Corte ricorda che quest'ultima è
già assoggettata a una tariffa imposta dalla pubblica
autorità e che, dunque, l'Italia non la ritiene di per
sè contraria ai propri valori.

Si ringrazia
Patrizia Clementi per la segnalazione.

Parere 23 giugno 2017

"Il parere (…) è
dedicato al rapporto tra immigrazione e salute. Attingendo a una
serie di dati circostanziati, da quelli di
carattere epidemiologico a quelli sul numero degli sbarchi sulle
coste italiane, il parere richiama innanzitutto
l‟attenzione sull‟emergenza che sta mettendo a
dura prova la sostenibilità, non solo finanziaria, delle
varie misure lodevolmente
approntate negli ultimi anni
dall‟Italia per gestire il flusso migratorio, dalle
fasi del salvataggio in mare e della prima assistenza
all‟accoglienza diffusa nei vari comuni del Paese. Il
fenomeno non viene però qui considerato solo
in quest‟ottica, di natura più emergenziale: vi
è infatti anche un‟immigrazione che oramai si
è radicata ed è divenuta permanente, prova ne sia che
gli stranieri residenti in Italia sono oltre 5 milioni e nel
corso del 2015 ben 178.000 sono diventati cittadini italiani.
(…)
Il focus del parere può essere individuato nella
tutela della “salute”, principio scolpito
nell‟identità costituzionale italiana come diritto
sociale, ossia come bene della persona e della
collettività, da garantire, nel suo contenuto essenziale e
senza discriminazioni, a chiunque si trovi sul territorio
nazionale, indipendentemente dal fatto che le persone siano
giunte nel nostro paese in modo regolare o meno, che siano
irregolari, profughi, richiedenti asilo o cosiddetti migranti
economici.
(…)
Tra le varie raccomandazioni finali,
– si richiama la responsabilità della comunità
internazionale sul fenomeno dell‟immigrazione e sulle cause che
ne sono all‟origine, invitando nel contempo a condividere lo
straordinario impegno, profuso negli ultimi anni in modo esemplare
dall‟Italia, per salvare innumerevoli vite umane e garantire il
rispetto del diritto alla salute come diritto umano fondamentale e
universale;
– si evidenziano le criticità sollevate da
un‟applicazione molto disomogenea dell‟Accordo Stato
– Regioni del 20.12.2012 (paragrafo 2), proponendo quindi di
rafforzare il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Ministero
della Salute;
– si propone di sviluppare celermente adeguate
modalità di contabilizzazione e rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute dal SSN per la salute della popolazione
immigrata irregolare;
– si propone di istituire un dividendo
sulle risorse degli stati maggiormente industrializzati, da versare su
un fondo istituzionale destinato ai paesi più poveri;

si chiede che venga introdotto nel nostro ordinamento il reato di
tortura e che esso sia sanzionato adeguatamente: ciò per
contrastare le esperienze drammatiche, alle quali sono sottoposti i
migranti e in particolare le donne – detenzioni arbitrarie,
trattamenti disumani, ripetute violenze sessuali, prostituzione sotto
ricatto – esperienze che possono aver luogo anche nel territorio
italiano (per esempio ad opera degli scafisti nelle acque territoriali
italiane);
– si suggerisce di allestire forme di accoglienza
specifiche per le donne che hanno subito ripetutamente violenza nel
corso del viaggio di arrivo in Italia;
– si consiglia di
rafforzare l‟impegno a favore dell‟educazione sanitaria,
anche potenziando le funzioni di alcuni servizi, come i consultori
familiari e i servizi di salute mentale;
– si raccomanda un
progressivo aumento delle competenze interculturali degli operatori
del SSN e un‟adeguata valorizzazione, all‟interno dei
percorsi formativi universitari rivolti ai futuri medici e
professionisti della salute, delle Medical Humanities e di studi e
ricerche riguardanti la relazione terapeutica in una prospettiva
interculturale;
– si invitano i relativi Ordini professionali ad
aggiornare i propri codici deontologici, con espliciti riferimenti al
dovere da parte del professionista di tenere conto delle differenti
identità culturali di appartenenza dei pazienti."

Protocollo di intesa 30 agosto 2017

"ART. 3
 
– La ASL Napoli 1 Centro,
nell’ambito delle azioni descritte in premessa previste dal
Progetto Equità in Salute-Progetto Pilota ASL Napoli 1 Centro e
attraverso le articolazioni aziendali coinvolte
nell’attività progettuale (dr. Raffaele IANDOLO del
Distretto Sanitario n. 27 ASL NA 1 Centro)
 

La rete di offerta solidale costituita dell’Arcidiocesi di
Napoli (in tutte le sue articolazioni, parrocchie, strutture, servizi
ed opere segno), dalla Fondazione “In Nome della Vita” e
dall’Associazione “MASS”
 
Si
impegnano ad attivare – nell’ambito delle azioni previste dal
Progetto Equità in Salute – forme di diretta e concreta
collaborazione.
Nel dettaglio:
Camper
Sanitario-Unità Mobile Senza Dimora-UMI.
Tale azione, che mira a garantire ai senza dimora – italiani e
stranieri – presenti nella città di Napoli un’assistenza
sanitaria di base ad opera di una equipe integrata sanitaria e
sociale, opererà in stretta collaborazione con
l’Arcidiocesi di Napoli ed avrà, come qualificati
riferimenti territoriali di intercettazione della domanda, la rete
delle mense dei S.F.D. e le parrocchie che insistono sui nove Decanati
cittadini e, in particolare, quelle allocate nei quartieri a
più alta concentrazione di senza dimora e che offrono servizi e
luoghi di aggregazione a tale tipologia di persone. All’uopo,
s’individua nell’Ufficio Diocesano Migrantes, per le sue
peculiarità, l’interfaccia operativa con l’ASL
Napoli 1 Centro. Inoltre verrà valutata, grazie alla
disponibilità dei medici dell’Associazione
“MASS”, la loro possibile partecipazione
all’attività dell’UMI che, da progetto, prevede
un’equipe integrata (composta da un medico, un infermiere, un
mediatore culturale e un autista) che opererà sul territorio
cittadino per 30 ore a settimana in orario serale ( ore
17-21)."

Sentenza 21 maggio 2010

Il caso riguarda un’infermiera cristiana, licenziata per avere
indossato una catenina con la croce, contravvenendo alle regole
dell’ospedale che vietatavano al personale di indossare oggetti
di gioielleria, anche per i rischi per la sicurezza dei pazienti in
caso, ad es., di un contatto con ferite. Tali regole si applicano a
tutto il personale, indipendentemente dal credo religioso, ma non sono
indirettamente discriminatorie, poiché perseguono una
finalità legittima. Nel caso della ricorrente, inoltre,
è stato notato che portare un crocifisso era una manifestazione
della libertà religiosa, ma non una pratica obbligatoria per la
religione cristiana; inoltre, erano stati tentati alcuni
accomodamenti, tutti rifiutati dalla ricorrente. Non si è,
quindi, rilevata una violazione della libertà religiosa o delle
norme sulla discriminazione.

[La Redazione di OLIR.it
ringrazia per la segnalazione del documento Mattia Francesco Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Legge regionale 10 marzo 2008, n.5

Regione Abruzzo, Legge regionale 10 marzo 2009, n. 5, Un sistema di garanzie per la salute – Piano sanitario regionale 2008-2010.   (in B.U. Abruzzo 21 marzo 2008, n. 2 straord.) (omissis) 3.2. I Ruoli (omissis) 3.2.5. Il terzo settore Il Terzo settore rappresenta una realtà ricca e complessa all'interno della quale va ribadita la distinzione […]

Sentenza 11 maggio 2009, n.1074

Il nascituro o concepito risulta dotato di autonoma soggettività
giuridica perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi
personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla
salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla
reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali
l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2° comma,
c.c. è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in
giudizio a fini risarcitori. Deve affermarsi, quindi, stante la
soggettività giuridica del nascituro sul piano personale, quale
concepito, il suo diritto a nascere sano ed il corrispondente obbligo
dei sanitari di risarcirlo per mancata osservanza sia del dovere di
una corretta informazione (ai fini del consenso informato) in ordine
alla terapia prescritta alla madre (e ciò in quanto il rapporto
instaurato dalla madre con i sanitari produce effetti protettivi nei
confronti del nascituro), sia del dovere di somministrare farmaci non
dannosi per il nascituro stesso. Non avrebbe invece quest’ultimo
avuto diritto al risarcimento qualora il consenso informato
necessitasse ai fini dell’interruzione di gravidanza (e non della
mera prescrizione di farmaci), stante nel nostro ordinamento la non
configurabilità del “diritto a non nascere se non sano”.

Sentenza 21 gennaio 2008, n.398

Fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione
umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca, la sperimentazione
e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche,
se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione,
ladddove le Linee Guida riducono invece questa possibilità alla sola
osservazione (“E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità
eugenetica. Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”). Tale ultima previsione si rivela
illegittima, posto che le previsioni suddette sono contenute in un
atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza
ministeriale, le cui finalità consistono nel potere di dettare la
disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e non in quello di intervenire, positivamente,
sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita, che rimane
consegnata alla legge. La previsione si rivela, pertanto, illegittima
incorrendo nel vizio di eccesso di potere con il conseguente suo
annullamento.