Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 27 marzo 2008

Non sussiste fumus boni iuris in ordine alla domanda inibitoria
relativa all’apertura del sepolcro (poi trasformata in richiesta di
ripristino dello stato dei luoghi) e alla esposizione delle spoglie di
San Padre Pio, fondata su di una disposizione testamentaria di
carattere non patrimoniale rivolta al Sindaco di San Giovanni Rotondo.
In tale disposizione testamentaria appare, infatti, inequivocabile la
volontà dello scrivente di sottoporsi “alla volontà dei Superiori”
ed, in particolare, la manifestazione del proprio “desiderio” che, in
assenza di opposizione dei Superiori, le sue spoglie fossero composte
“in un tranquillo cantuccio di questa terra”. Ritiene, pertanto, il
giudicante che il dichiarante abbia effettuato espressione di un mero
“desiderio” e non già di una vera e propria disposizione non
patrimoniale di ultima volontà, con conferimento di un vero e proprio
mandato ad un preciso soggetto giuridico: a sostegno di tale
conclusione devono, infatti, essere considerate le modalità di
espressione della manifestazione di volontà dell’assunto testatore,
il contesto nel quale è inserita l’espressione, il notevole lasso di
tempo intercorso tra il momento dell’effettuazione della dichiarazione
e il momento della morte del testatore, avvenuta nel 1968
(quarantacinque anni dopo), la mancata indicazione precisa del
soggetto mandatario e la mancanza di indicazione del luogo preciso in
cui doveva essere effettuata la sepoltura. Inoltre, ove pure voglia
essere ritenuta la natura di testamento della espressione riportata,
deve comunque essere dato rilievo all’espressa manifestazione di
volontà di Padre Pio di sottoporsi alta volontà dei “Superiori”,
posto che le disposizioni testamentarie devono essere interpretate
cercando di ricostruire la volontà effettiva del de cuius.

Sentenza 11 giugno 2007, n.589

Nel caso in cui l’“esumazione straordinaria”, possa essere chiesta
– secondo regolamento comunale di polizia mortuaria – dai
“familiari” del de cuius, detta espressione deve intendersi nel
senso della esclusione da tale possibilità dei soggetti privi di un
rapporto di parentela (artt. 74/76 c.c.). I legittimati a tale
richiesta possono, pertanto, venire individuati unicamente nella
discendenza e/o ascendenza e collateralità, fino al sesto grado (art.
77 c.c.), mentre una sicura preminenza ha il “matrimonio”, quale
società naturale (art. 29 cost.), che si scioglie con la morte, al
pari di ogni altro rapporto parenterale (mors omnia solvit), fermo
restando gli effetti giuridici della “vedovanza” sul piano del
concetto di “familiare” (Nel caso di specie, veniva ritenuta
legittima la richiesta della vedova, di riesumazione e traslazione
della salma del de cuius, essendo il rilascio dell’autorizzazione in
questione rivolto in favore di un “familiare” particolarmente
qualificato, il coniuge superstite esercente la potestà sulla figlia
minore).

Sentenza 12 aprile 2006

Nei casi in cui il fondatore-capostipite non manifesti la volontà di
limitare la cerchia dei contitolari del diritto di proprietà e di
utilizzo del sepolcro ai suoi soli eredi, il sepolcro si intende
destinato al fondatore familiaeque suae, e quindi il diritto alla
sepoltura spetta a tutti i discendenti del fondatore nonché ai
rispettivi coniugi.