Sentenza 27 marzo 2006, n.492
L’art. 11 della legge n. 266/1991 stabilisce che alle organizzazioni
di volontariato si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge n. 241/1990 e che, ai fini di cui al primo comma, sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari dell’organizzazione. L’art. 22
della legge n. 241/1990 prevede, poi, che l’istanza di accesso possa
essere rivolta anche a soggetti di diritto privato, limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario (nel caso di specie, veniva accolto il ricorso
finalizzato a prendere visionare dello statuto e dell’atto di
fondazione di una Confraternita, iscritta nei registri istituiti dalla
Regioni e dalla Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge
n. 266/1991 e svolgente attività di pubblico interesse secondo il
disposto dell’art. 1 della citata legge n. 266/1991).