Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 febbraio 2015, n.1790

La contrarietà alla filiazione costituisce un elemento della
sfera intima e strettamente personale del soggetto, privo di indici
esteriori di riconoscibilità. Ne consegue che la conoscenza di
tale opzione personale può solo desumersi dalle dichiarazioni
dirette della parte o di un terzo che dalla parte l'abbia appreso
e lo riferisca al destinatario. In quest'ultima ipotesi è
necessaria una specificazione puntuale del contesto spazio – temporale
nel quale la circostanza è riferita. Il numero e la
qualità delle persone a conoscenza della circostanza, peraltro
appartenenti alla sfera relazionale del soggetto che ha assunto il
vincolo coniugale con tale riserva mentale costituiscono elementi del
tutto inidonei a fondare la presunzione di conoscibilità in
capo all'altro coniuge. E' necessario, pertanto, che venga
indicato come dal complessivo materiale istruttorio possa affermarsi
che sia pervenuta nella sfera di conoscenza dell'altro coniuge
l'esclusione del bonum prolis. (Nel caso di specie si è
ritenuto che la congiunzione causale o più esattamente il nesso
di univocità tra il fatto noto tra amici e parenti e
l'apprensione di esso da parte dell'altro coniuge fosse stata
meramente affermata dalla sentenza impugnata, senza alcun sostegno
argomentativo).

Sentenza 12 dicembre 2014, n.26213

Dalla applicabilità alle sentenze ecclesiastiche degli artt.
796 e 797 c.p.c., in tema di dichiarazione di efficacia di sentenze
straniere, discende la necessità dell'accertamento che
l'esclusione da parte di uno dei coniugi dei bona matrimonii (con
seguente divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione)
sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da
questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota
soltanto a causa della sua negligenza; in difetto di tali condizioni
la delibazione trova ostacolo nell'ordine pubblico italiano, nel
cui ambito vige il principio di tutela della buona fede e del
legittimo affidamento incolpevole (Cass. 5 marzo 2012, n. 3378; Cass.
10 novembre 2006, n. 24047). Nella specie l'affidamento
incolpevole era stato espressamente escluso dalla sentenza che aveva
attribuito efficacia alla sentenza ecclesiastica.

Sentenza 21 maggio 2014, n.11226

La dichiarazione di nullità del matrimonio per esclusione da
parte di uno solo dei coniugi del bonum prolis non preclude la
delibazione della sentenza ecclesiastica, quando di quella esclusione
fosse a conoscenza l'altro coniuge o quando vi siano stati chiari
elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico conoscibili con
l'uso della normale diligenza.

Sentenza 18 dicembre 2013, n.28220

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di
uno dei bona matrimonii e cioè per divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questo
effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota soltanto
a causa della sua negligenza, atteso che ove le suindicate situazioni
non ricorrano la delibazione trova ostacolo nella contrarietà
con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il
principio fondamentale di tutela della buona fede e
dell'affidamento incolpevole. Pertanto, nel caso in cui venga
accertato che uno dei due nubendi abbia più volte manifestato
di non credere nel matrimonio e che tale riserva mentale fosse nota
all’altra parte già prima del matrimonio, la pronuncia
ecclesiastica oggetto di delibazione non può ritenersi
contraria all'ordine pubblico.

Sentenza 05 marzo 2012, n.3378

Se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la
conoscenza o l’oggettiva conoscibilità dell’esclusione di uno dei
bona matrimonii da parte dell’altro coniuge con piena autonomia,
trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo
canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia
ecclesiastica di nullità, dall’altro, la relativa indagine deve
essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare
ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti,
opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di
delibazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

Sentenza 16 giugno 2011, n.13240

Pur tenendo conto “del favore particolare al riconoscimento che lo
Stato italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18
febbraio 1984, modificativo del Concordato” (S. U., n. 19809/2008
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4915]), il giudice interno,
cui sono inibiti riesame del merito ed assunzione di ulteriore
istruttoria in ordine alla sussistenza della riserva mentale, ha però
il potere d’accertarne in piena autonomia la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità da parte di un coniuge, sulla base degli atti del
processo canonico eventualmente prodotti (per tutte Cass. n. 3339/2003
[https://www.olir.it/documenti/?documento=1331]). Il corollario esclude
il giudicato formatosi in sede ecclesiastica in ordine al menzionato
requisito.

Sentenza 07 ottobre 2008

La giurisprudenza suole ravvisare la contrarietà all’ordine
pubblico italiano nei soli casi di pronuncia di nullità fondata sulla
cd. riserva mentale, ossia sulla unilaterale esclusione da parte di
uno dei coniugi, di taluno dei bona matrimonii (V. Cass. n. 2138/1996;
n. 11951/1993; n. 4875/88; nn. 188 e 189 del 1991), salvo il consenso
esplicito o implicito alla delibazione da parte dell’altro coniuge
(Cass. n. 5548/1995) e salva l’ipotesi che la divergenza unilaterale
fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge,
ovvero che questi l’abbia in concreto conosciuta, oppure che non
l’abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Ne deriva
che, nel caso in cui sia stata apposta una condizione al vincolo
matrimoniale, viziante il consenso negoziale di uno dei coniugi,
occorre anzitutto verificare, ai fini della delibazione, se essa sia
rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, ovvero sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero sia stata comunque conosciuta o
conoscibile da parte di questi. In ogni caso, comunque, nell’ipotesi
in cui il coniuge, che ignorava il vizio del consenso dell’altro,
proponga egli stesso la domanda di esecutorietà, allegando la
simulazione unilaterale, va esclusa la ricorrenza di motivi di ordine
pubblico, ostativi alla delibazione della relativa sentenza
ecclesiastica, non potendo ricondursi nei rigorosi limiti dell’ordine
pubblico anche la tutela della buona fede del coniuge che detta tutela
respinga, invocandola anzi in senso contrario.

Sentenza 01 febbraio 2008, n.2467

In presenza della dichiarata esclusione di uno o più dei bona
matrimonii, quale causa di nullità del matrimonio concordatario,
l’accertamento rimesso al giudice italiano, della conoscenza o della
conoscibilità di tale esclusione da parte del coniuge non partecipe
della relativa riserva, deve essere condotto sul fondamento degli
elementi obbiettivi di prova acquisiti nel processo ecclesiastico. Il
contenuto della sentenza ecclesiastica vincola il giudice della
delibazione quanto ai fatti che in essa risultano accertati, ma non
gli pone alcun obbligo di applicare i principi enunciati in tema di
prova della simulazione; ciò in considerazione non soltanto della
totale autonomia di valutazione del giudice italiano rispetto a quello
ecclesiastico, ma anche del fatto che il tema rispettivo dei due
giudizi non coincide, giacchè il primo è diretto ad accertare la
sussistenza della voluntas simulane di un coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo, affatto irrilevante nella disciplina
canonica del matrimonio, della conoscenza o conoscibilità della
riserva unilaterale.

Sentenza 02 agosto 2007, n.16999

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi,
di uno dei bona matrimonii, cioè la divergenza unilaterale fra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero che questi l’abbia in concreto
conosciuta, oppure che non l’abbia potuta conoscere a cagione della
propria negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su
una simulazione unilaterale non conosciuta, nè conoscibile, la
delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà
con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso
l’essenziale principio della tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11951; Cass.
14.3.1996, n. 2138; Cass. 28.1.2005, n. 1822). (Nel caso di specie, la
Corte d’appello nell’affermare che la sentenza di primo grado del
giudice ecclesiastico non aveva riportato circostanze che
consentissero di ritenere che la riserva mentale fosse stata portata a
conoscenza della sposa o che questa potesse, con l’ordinaria
diligenza, esserne informata, trascurava altresì le dichiarazioni dei
testi al riguardo, riportate dalla sentenza ecclesiastica).

Sentenza 23 novembre 2007, n.24412

In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per
difetto di consenso connesso a cause psichiche, la nullità discende
da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del
matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso;
deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell’efficacia di tale
sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento
italiano, non rilevando in contrario le differenze della disciplina
codicistica in punto di legittimazione attiva alla proponibilità
dell’azione, in quanto le stesse non investono principi di ordine
pubblico dell’ordinamento italiano. Inoltre, occorre sottolineare che
il contrasto con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento
italiano non è ravvisabile nemmeno sotto il profilo del difetto di
tutela dell’affidamento della controparte, atteso che, mentre la
disciplina generale dell’incapacità naturale attribuisce rilievo, in
tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art.
428 c.c., comma 2), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella
disciplina dell’incapacità naturale vista quale causa di invalidità
del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l’esigenza di
rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.