Sentenza 16 maggio 1995, n.495
L’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza può ottenere
l’iscrizione nel registro regionale del volontariato disciplinato
dalla l. 11 agosto 1991, n. 166, e nella regione Lombardia, dalla l.
reg. 24 luglio 1993, n. 22, purché la Regione esamini caso per caso
le richieste per verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali
previsti dalle stesse leggi. Tra i quali preminenti risultano
l’attività prestata in modo gratuito spontaneo e personale, senza
fine di lucro, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.