Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Autorizzazione 22 febbraio 2007

Garante per la protezione dei dati personali. Autorizzazione al trattamento dei dati genetici, 22 febbraio 2007. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 65 del 19 marzo 2007) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. […]

Sentenza 16 ottobre 2003, n.5877

Risulta manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3 e 32
cost., la questione di legittimità costituzionale delle leggi 27
maggio 1991 n. 165, 4 febbraio 1966 n. 51, 6 giugno 1939 n. 891, 20
marzo 1968 n. 419, nella parte in cui, prevedendo come obbligatorie le
vaccinazioni, non terrebbero in considerazione i diritti inviolabili
dell’uomo come singolo ed imporrebbero ai singoli trattamenti sanitari
che potrebbero essere non sempre adatti allo stato di salute dei
medesimi, senza lasciare alcuna possibilità di scelta, perchè,
essendo tali leggi finalizzate alla tutela della salute collettiva e
di quella dei singoli, deve ritenersi non irragionevole il
bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella materia delle
vaccinazioni obbligatorie effettuato dal legislatore, ben potendo la
posizione dei singoli essere tutelata attraverso il ricorso alle
esimenti di cui all’art. 4 legge 24 novembre 1981 n. 689, la cui
applicazione richiede però un rigoroso accertamento di fatto, rimesso
al giudice di merito.

Risoluzione 09 maggio 1989, n.916

Consiglio d’Europa. Risoluzione n. 916 dell’Assemblea parlamentare del relativa agli edifici religiosi sconsacrati (Strasburgo, 9 maggio 1989). L’Assemblea, 1. Avendo preso nota del rapporto della propria commissione per la cultura e l’educazione sugli edifici religiosi sconsacrati e complimentandosi in particolare per l’indagine preliminare sulla situazione in tutti i paesi europei; 2. Consapevole che un numero […]

Sentenza 20 giugno 1994, n.258

Posto che le leggi sulle vaccinazioni obbligatorie n. 165 del 1991, n.
51 del 1966, n. 891 del 1939, n. 292 del 1963 e n. 419 del 1968
(rispettivamente antiepatite B, antipolio, antidifterica e
antitetanica) sono finalizzate alla tutela della salute collettiva e
che la loro compatibilita’ con il precetto costituzionale di cui all’
art. 32, Cost., postula – come precisato dalla Corte – il
contemperamento tra i valori, ivi contemplati, del diritto alla salute
della collettivita’ e del diritto alla salute del singolo, non v’ha
dubbio che l’eventuale introduzione di una disciplina normativa
puntuale e specifica, a tutela di quest’ultimo, la quale – come
richiesto dai giudici ‘a quibus’ – imponga la obbligatorieta’ di
accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad eliminare, il
rischio – sia pure percentualmente modesto – di lesioni all’integrita’
psico-fisica dell’ individuo per complicanze da vaccino, potrebbe
realizzarsi solo attraverso un corretto bilanciamento tra entrambi i
detti valori, implicante ineludibilmente l’intervento del legislatore.
Infatti, l’adeguamento ai principi costituzionali delle attuali
disposizioni – che gia’ stabiliscono la doverosita’ di osservanza, in
sede di esecuzione del trattamento, di opportune cautele e modalita’ –
dovrebbe essere necessariamente attuato mediante una complessa ed
articolata normativa di carattere tecnico a livello primario – attesa
la riserva di legge – e, nel caso, a livello secondario integrativo,
nonche’ la fissazione di ‘standards’ di fattibilita’ anche in
relazione al rapporto costi-benefici, la cui predisposizione esula dai
poteri della Corte, che, tuttavia, non puo’ esimersi dal richiamare
l’attenzione del legislatore stesso sulla necessita’ di risolvere il
problema posto dai giudici rimettenti sempre entro i limiti di
compatibilita’ con le esigenze della obbligatorieta’ generalizzata
delle vaccinazioni.