Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 luglio 2018, n.19151/2018

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del medico al
risarcimento del danno da nascita indesiderata di un bambino malato,
soprattutto alla luce del fatto che la donna aveva espresso, anche
implicitamente, la volontà di abortire in caso di patologie
gravi per il nascituro. Il genitore che agisce per il risarcimento del
danno ha l'onere di provare che avrebbe esercitato la
facoltà d'interrompere la gravidanza ove fosse stata
tempestivamente informata dell'anomalia fetale, ma tale onere
può essere assolto tramite praesumptio hominis,
in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il
ricorso al consulto medico proprio per conoscere lo stato di salute
del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante o
le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione
abortiva, gravando sul medico la prova contraria, che la donna non si
sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale.
Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di
merito deve rigorosamente valutare tanto l'aspetto interiore del
danno (cd. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in pejus
con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile
è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali
aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti
i mezzi di prova normativamente previsti.

Sentenza 21 giugno 2017, n.3058

Non può "ritenersi ostativa al riconoscimento del danno la
condizione della persona assistita che, versando nello stato
vegetativo, non disponeva della c.d. 'lucida coscienza',
perché nel caso di specie non viene in rilievo il ristoro di un
danno da sofferenza psichica che presuppone – appunto – la
consapevolezza della sofferenza, e quindi la c.d. 'lucida
coscienza': il danno subito dalla persona deriva dal mancato
rispetto della sua libertà di autodeterminazione, del quale ha
ottenuto il riconoscimento dopo un lungo iter processuale, avvalendosi
del proprio tutore e di un curatore speciale, che l’hanno
rappresentata in giudizio."

Si ringrazia il Prof.
Manlio Miele (Università degli Studi di Padova) per la
segnalazione del documento

Sentenza 14 gennaio 2016, n.34

La sentenza in commento del Tribunale di Como, 14 gennaio 2016 –
Est. A. Petronzi, affronta il delicato caso del risarcimento del danno
da violenza sessuale commessa da un Parroco nei confronti di un minore
(peraltro, affetto da lieve ritardo mentale), che frequentava le
attività pastorali della Parrocchia e rivestiva anche le
funzioni di chierichetto.
Gli attori (il minore e i suoi
genitori) avevano chiesto il risarcimento del danno da reato,
già accertato con sentenza passata in giudicato, non solo nei
confronti del Parroco, reo delle violenze sessuali, ma anche nei
confronti della Parrocchia e della relativa Diocesi.
Il giudice lariano, con approfondita e condivisibile
motivazione, ha ritenuto sussistere (oltre alla responsabilità
civile del reo, già accertata in sede penale) la
responsabilità diretta della Parrocchia e indiretta della
Diocesi.
La responsabilità diretta, ex art.
2043 c.c., della Parrocchia è fondata sul rapporto organico
sussistente tra il Parroco e l’ente-Parrochia, in ragione della
riferibilità all’ente del comportamento del Parroco, in
quanto la condotta illecita ha trovato occasione nell’esercizio
delle attività proprie della Parrocchia, allorché il
minore era affidato alla cura ed alla vigilanza del Parroco, ed anzi
sfruttando il suddetto contesto di minorata difesa non solo della
vittima, ma anche e soprattutto della famiglia, evidentemente
fiduciosa di affidare il figlio ad un contesto di assoluta
protezione.
Mentre, la responsabilità
indiretta della Diocesi per fatto altrui, ex art. 2049 c.c., è
fondata sul potere di indirizzo, controllo e direzione che il diritto
canonico riconosce al Vescovo, quale rappresentante la Diocesi
(rapporto di preposizione) e sulla circostanza che le funzioni del
Parroco hanno agevolato la commissione del fatto illecito (nesso di
occasionalità necessaria).
Altro aspetto di
rilievo, risolto dalla annotata sentenza, concerne il profilo della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli
obbligati in solido. Parrocchia e Diocesi, infatti, avevano eccepito
la prescrizione nei loro confronti della domanda di risarcimento del
danno, se obbligati in solido, rispetto ai fatti-reato accaduti tra
l’agosto 2003 e l’ottobre 2004.
Il
giudice lariano, premesso che il più lungo termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da
fatto-reato, ex art. 2947, comma 3, c.c., si riferisce alla sola
obbligazione principale, collegata al reato, e non anche alle
obbligazioni solidali, ha rilevato che gli effetti interruttivi della
costituzione di parte civile nel processo penale, ex artt. 2943 e 2945
c.c., si sono estesi, a norma dell’art. 1310 c.c., anche nei
confronti dei condebitori solidali, ancorché non abbiano
partecipato al relativo giudizio penale, il cui giudicato si è
formato in data 22.05.2012, mentre l’atto di citazione è
stato notificato ai condebitori solidali in data 10.12.2013.

L’annotata sentenza è stata confermata da
App. Milano 20 marzo 2017 – Pres. est. W. Saresella.


(Fonte: www.altalex.com)

Sentenza 23 marzo 2017, n.7468

La Prima Sezione
Civile della Suprema Corte ha ritenuto che l’organizzazione di
uno spettacolo artistico non possa costituire, di per sé sola,
violazione del personale sentimento religioso del singolo cittadino ed
essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un
credito risarcitorio.

Sentenza 07 maggio 2003, n.8828

L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione
del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si
concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e
della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell’area del
danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le
suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall’interesse
al “bene salute” (protetto dall’art. 32 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità
morale (protetto dall’art. 2 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno morale soggettivo). Nel vigente assetto
dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione – che, all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo – il danno non patrimoniale deve essere inteso
come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un
valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale
soggettivo.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un
interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è
soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla
riserva di legge correlata all’art. 185 c.p., e non presuppone,
pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché
il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno
non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale,
ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei
diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di
riparazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto non coincide con
la lesione dell’interesse protetto, bensì, in quanto danno –
conseguenza, consiste in una perdita, ossia nella privazione di un
valore (non economico, ma) personale, costituito dall’irreversibile
venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione
delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità
con le quali essi normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo
familiare; perdita, privazione e preclusione che, in relazione alle
diverse situazioni, possono avere diversa ampiezza e consistenza in
termini di intensità e protrazione nel tempo. Da tanto discende che,
non essendo configurabile nella specie un danno “in re ipsa”, esso
deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza che,
peraltro, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a
presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti
dall’interessato), venendo in considerazione un pregiudizio che,
diversamente dal danno morale soggettivo, si proietta nel futuro, e
dovendosi inoltre avere riguardo al periodo di tempo nel quale si
sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che
l’illecito ha invece reso impossibile.
Deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale
soggiaccia al limite di cui agli art. 2059 c.c. e 185 c.p. allorché
vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti;
pertanto è risarcibile con liquidazione equitativa il danno non
patrimoniale da uccisione di congiunto consistente nella perdita
definitiva del rapporto parentale.

Sentenza 14 marzo 2003, n.12634

Al fine di configurare un’organizzazione di tendenza, che, ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990, è esclusa dall’ambito di
operatività della tutela reale prevista – in caso di licenziamenti
illegittimi – dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (come
modificato dall’art. 1 della legge n. 108 del 1990), è necessario che
si tratti di datore di lavoro “non imprenditore”, privo dei requisiti
previsti dall’art. 2082 c.c. (e cioè professionalità,
organizzazione, natura economica dell’attività).In particolare,
l’applicazione della disciplina prevista dalla predetta legge n. 108
del 1990 per le organizzazioni di tendenza presuppone l’accertamento
in concreto da parte del giudice di merito dell’assenza nella singola
organizzazione di una struttura imprenditoriale e della presenza dei
requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, come definita dalla
stessa legge all’art. 4. (Nella specie la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva ritenuto la natura di organizzazione di
tendenza dell’Associazione nazionale bieticoltori, argomentando dalla
natura della stessa di ente con personalità giuridica privata, senza
finalità di lucro, in quanto avente lo scopo della tutela degli
interessi collettivi professionali della categoria dei coltivatori di
bietole, e priva del carattere imprenditoriale, non svolgendo alcuna
attività economica).