Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 marzo 2014, n.641

E' indubbio che la Costituzione italiana, tutelando la
libertà religiosa e i diritti della personalità, tuteli
anche il sentimento religioso. Va tuttavia rilevato che la
laicità dello Stato, che caratterizza l'ordinamento
italiano, esclude il diritto di un singolo cittadino di pretendere che
lo Stato impedisca manifestazioni di pensiero contrarie ai principi
della religione cristiana, sempre che non si pongano problemi di
ordine pubblico o fatti di rilevanza penale.  (Nel caso di
specie, la Corte ha pertanto respinto l'appello, concordando con
il giudizio di primo grado nel quale si poneva in rilievo tra
l'altro il fatto che la mancata partecipazione dell'appellante
allo spettacolo, ritenuto dal medesimo lesivo del propria
sensibilità religiosa, lungi dall'essere irrilevante,
rendeva comunque impossibile accertare e quantificare un eventuale
danno risarcibile).

Ordinanza 06 luglio 2011, n.14839

Il giudice italiano difetta di giurisdizione rispetto ad una azione
risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice
ecclesiastico per supposti comportamenti, non penalemnte rilevanti,
produttivi di danno che quest’ultimo avrebbe tenuto nel processo
canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio che sia
stato celebrato a norma dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama del
18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.
L’attività esercitata dal giudice ecclesiastico nel processo
canonico, gli atti da lui compiuti e la conformità dei medesimi al
diritto canonico in generale ed alle regole processuali canoniche in
particolare, non possono infatti essere oggetto, in quanto tali e fino
a quando detti atti restino funzionali all’attività processuale ed
interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice dello
Stato, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione
ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche espressa dal
can. 1401 c.i.c., sia alla regola fondamentale della separazione ed
indipendenza degli ordini espressa dall’art. 7 della Costituzione,
separazione ed indipendenza che costituiscono l’essenza stessa del
principio di laicità dello Stato.

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La redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione l’Avvocato
Ecclesiastico Maurizio Bogetti

Sentenza 07 gennaio 2011

Rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica
l’espressione da parte dell’autore di uno scritto di opinioni e
giudizi anche in termini graffianti con un linguaggio colorito e
pungente, purché vi sia pertinenza della critica, cioè essa avvenga
nell’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto
oggetto di critica, ma dell’interpretazione di quel fatto. Nel caso in
esame, stante l’indiscutibile rilevanza sociale dell’argomento
trattato nel libro oggetto di causa (l’indagine, attraverso la
narrazione della vita personale dell’autore, dei complessi rapporti
tra mondo occidentale e mondo islamico), la notorietà in Italia
dell’autore del libro, nonché il progressivo aumento della presenza
di persone di fede islamica nel territorio italiano, è palese
l’esistenza di un concreto interesse dell’opinione pubblica ad avere
elementi di conoscenza e giudizio su tali argomenti. Né, in tale
fattispecie, può ritenersi travalicato il limite della continenza,
tenuto conto dei contenuti espressivi con i quali la critica è stata
esercitata e del rispetto del parametro della proporzione tra le
modalità di esposizione dei giudizi e la rilevanza sociale dei temi
trattati nel libro.
 

Sentenza 28 febbraio 2007

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è stato
riconosciuto, in più occasioni dalla giurisprudenza, in favore del
convivente more uxorio a seguito del decesso dell’altro convivente
(cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991). Non vi è
pertanto alcun motivo per negare il diritto, a determinate condizioni,
al risarcimento di tale danno non patrimoniale, allorché la
convivenza riguardi, oltre alla coppia, anche il figlio di uno dei due
conviventi, con cui l’altro, pur non essendo genitore, abbia
instaurato un solido legame affettivo.

Sentenza 27 marzo 2007, n.7449

L’impossibilitá contingente di assistere ad una messa di suffragio
in una determinata ora, per affermato inadempimento contrattuale del
sacerdote che avrebbe dovuto officiarla, non lede alcun diritto
fondamentale della persona, né incide – in particolare – sul diritto
di ognuno a praticare i riti della propria religione, in quanto si
appalesa estranea alla libertà di culto (Nel caso di specie, veniva
negato ai familiari del defunto il risarcimento del danno non
patrimoniale derivante dalla mancata celebrazione, nell’orario
stabilito, della messa in suffragio del loro congiunto)

Ordinanza 10 luglio 2006, n.15614

In mancanza di un’espressa previsione di legge impositiva
dell’obbligo di affissione del crocifisso nelle scuole, così come
rilevato dal giudice delle leggi nell’ordinanza n. 389/2004, trova
applicazione – ai fini della giurisdizione – l’art. 33 del D.Lgs
80/1998, sostituito dall’articolo 7 della legge 204/2000, nel testo
risultante dalla sentenza 204/2004 della Corte Costituzionale (e con
le puntualizzazioni contenute nella recente sentenza 191/2006), che
nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice
amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica
amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero
si avvale della facoltà riconosciutale dalla legge di adottare
strumenti negoziali in sostituzione dei potere autoritativo. Non è
infatti contestabile che l’affissione del crocifisso nelle scuole
avvenga sulla base di provvedimenti dell’autorità scolastica
conseguenti a scelte dell’Amministrazione, contenute in regolamenti
e circolari ministeriali, riguardanti le modalità di erogazione del
pubblico servizio, e quindi riconducibili, pur nella complessità
delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi
coinvolti alla potestà organizzatoria della stessa. La ritenuta
giurisdizione del giudice amministrativo si estende dunque alla
consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto
dell’articolo 35 del D.Lgs 80/1998, come sostituito dall’articolo
7 della legge 205/2000 (Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, in
proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori,
chiedevano – previo accertamento della lesione del diritto assoluto di
libertà religiosa in relazione al principio di uguaglianza e di
laicità dello Stato – che il Ministero dell’Istruzione fosse
condannato al risarcimento dei danni in forma specifica, mediante la
rimozione del crocifisso dall’ambiente scolastico, nonchè al
risarcimento del danno per lesione del diritto alla libertà ed al
libero sviluppo psichico dei minori).

Sentenza 29 gennaio 2002, n.6799

Poiché l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del
1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, la
quale può essere ricondotta agli art. 2 e 32 Cost. e alle prestazioni
poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà
sociale, le controversie che hanno ad oggetto la spettanza di tale
indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in
quelle previste dall’art. 442 c.p.c. Inoltre risulta essere
manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la
questione di legittimità dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992,
nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per i soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, non prevede il diritto del
soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a percepire l’indennizzo
sin dal momento di entrata in vigore della legge medesima, in quanto
la situazione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità a
causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi abbia
riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi
derivati e la diversità dell’evento dannoso può ben giustificare la
diversità dell’indennizzo accordato.

Sentenza 05 marzo 2004, n.17664

Non è configurabile l’aggravante di cui all’art. 61 comma 10 c.p.,
allorché il reato sia stato commesso in danno di un ministro di culto
non già a causa delle funzioni da questi svolte, ma per altre ragioni
(nella specie, un sacerdote cattolico era stato aggredito a causa di
una lite per questioni di proprietà; la Corte di Cassazione ha
escluso la sussistenza della suddetta aggravante).

Sentenza 04 agosto 1993, n.2106

La sentenza del Tribunale ecclesiastico che dichiari la nullità del
matrimonio “ob metum gravem actori incussum” non contrasta con i
principi di ordine pubblico del nostro ordinamento e può quindi
essere delibata, non riscontrandosi in tali ipotesi una contrarietà
ai canoni essenziali cui si ispira il diritto dello Stato ed alle
regole fondamentali che definiscono la struttura dell’istituto
matrimoniale. La domanda di risarcimento del danno proposta nel
procedimento per l’efficacia civile di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio “ob metum gravem actori incussum” sul
presupposto della estraneità del richiedente al vizio del consenso
che ha determinato la nullità medesima, inammissibile in quanto
relativa a questioni che esulano dalla competenza della Corte di
Appello in sede di delibazione.