Sentenza 07 novembre 2006, n.355
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 277 del 2004 (Interventi
straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente
Ordine Mauriziano di Torino), convertito con modificazioni nella legge
n. 4 del 21 gennaio 2005 n. 4, sollevata in riferimento all’art. 3, I
e II comma, della Costituzione. La norma impugnata deve infatti essere
interpretata alla luce del complessivo quadro normativo disegnato
dagli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 277 del 2004, il quale rivela
come essa assolva alla funzione di assoggettare i beni de quibus ad
una procedura esecutiva di tipo concorsuale in luogo di quelle
singolari; soluzione alla quale il legislatore ricorre in presenza di
un ragionevole rischio di insufficienza di un patrimonio a soddisfare
i creditori. Nel caso di specie, si è pertanto operata una scissione
dell’Ente Ordine Mauriziano, costituendo due distinti patrimoni ed
attribuendo alla neo costituita Fondazione tutti i beni estranei ai
presidi ospedalieri, nonché la qualità di successore in tutti i
rapporti attivi e passivi (con esclusione di quelli di lavoro di
carattere sanitario). Da ciò si evince che l’interpretazione,
proposta dal giudice a quo, della locuzione «opposizione
giudiziale», come riferentesi esclusivamente all’opposizione a
decreto ingiuntivo, non può essere condivisa: ed infatti tale
interpretazione, che costituisce una forzatura della lettera della
legge, è tale da violare i fondamentali precetti costituzionali sopra
richiamati. Si deve invece ritenere che «l’opposizione giudiziale»
– non proposta ovvero rigettata – alla quale si riferisce la norma
censurata alluda genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu
impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo
giudiziale; titolo che, divenuto irretrattabile, per ciò solo impone
al commissario straordinario l’inserimento del relativo credito nella
massa passiva.