Ordinanza 28 marzo 2013, n.137
Con la presente ordinanza il T.A.R. Lombardia-Brescia ha sospeso
cautelarmente il provvedimento del Comune di Gorle, del 23 novembre
2012, prot. n. 12013
[/areetematiche/documenti/documents/prot.12013.pdf], con cui – ai
sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – è
stata trascritta nei registri immobiliari l’acquisizione di diritto
gratuita, in favore del predetto Comune, di un immobile, di proprietà
della Comunità Evangelica Christ Peace And Love, utilizzato quale
luogo di culto. Il provvedimento sospeso costituirebbe, altresì,
titolo per l’immissione nel possesso dello stesso immobile da parte
dell’Amministrazione Comunale, anche con l’ausilio della Forza
Pubblica. Il provvedimento amministrativo impugnato è stato adottato
all’esito di un procedimento il cui avvio era stato comunicato con
nota del 14 settembre 2012, prot. n. 9369
[/areetematiche/documenti/documents/prot.9369.pdf]. Nel motivare
l’ordinanza, il Collegio ha richiamato l’art. 15 della legge n.
520/95, di approvazione dell’Intesa con la CELI, in virtù del quale
«gli edifici aperti al culto della CELI e delle sue Comunità,
nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo del
decano della CELI e dell’organo responsabile della sua Comunità
interessata» (c. 1) nonché «salvi i casi di urgente necessità, la
forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni,
in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il
ministro di culto responsabile dell’edificio» (c.2). In precedenza
la Comunità Evangelica Christ Peace And Love aveva impugnato,
chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza n. 35/11 del
Comune di Gorle del 10 giugno 2011 con cui era stato ingiunto il
ripristino dello stato dei luoghi, con dismissione dell’attività
non autorizzata. Con ordinanza, dapprima dello stesso TAR
Lombardia-Brescia (ordinanza 10 novembre 2011, n. 847
[/areetematiche/documenti/documents/ord.847-11.pdf]) e successivamente
del Consiglio di Stato (VI Sezione, ordinanza 15 febbraio 2012, n. 646
[/areetematiche/documenti/documents/ord.646-12.pdf]), l’istanza
incidentale era stata rigettata, avendo ritenuto l’Alto Consesso che
difettassero i presupposti, «tenuto conto dell’assenza di titolo
abilitativo per l’intervenuto mutamento di destinazione d’uso di
un capannone.
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Si ringrazia per la segnalazione del documento e la stesura del
relativo Abstract il dr. Mattia F. Ferrero dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. Si ringrazia inoltre l’avvocato Paolo
Bendinelli del Foro di Bergamo per la cortese collaborazione prestata.