Sentenza 01 dicembre 1993, n.11860
La scelta dei coniugi di contrarre matrimonio concordatario non
implica alcuna rinuncia ad avvalersi del diritto (avente carattere
personale ed inviolabile, con conseguente indisponibilità) di fare
cessare gli effetti civili del matrimonio medesimo, operando il
requisito dell’indissolubilità del vincolo unicamente nell’ordine
morale cattolico e nell’ambito dell’ordinamento canonico, non
recepito in parte qua dall’ordinamento italiano né col Concordato
lateranense del 1929 – attuato con L. 27 maggio 1929 n. 847 -, né con
l’Accordo modificativo del 1984, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985
n. 121.