Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 14 dicembre 2004

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE IV CIVILE composto dai sigg.ri magistrati: DOTT. Aldo NAPOLEONE PRESIDENTE DOTT. Luigi CLAUDIO GIUDICE DOTT. Francesco CASSANO GIUDICE REL. riuniti in camera di consiglio per delibare il reclamo avverso il provvedimento cautelare reso in data 1/6/2004, nell’ambito del procedimento contrassegnato con il n. 6990/R.G. 2004, PROPOSTO DA CONGREGAZIONE CRISTIANA […]

Sentenza 12 giugno 1996, n.106/1996

L’attività lavorativa sanitaria prestata in un Centro ospedaliero non
ha una diretta relazione con l’ideologia dell’ente ecclesiastico che
lo gestisce, in quanto trattasi di attività esclusivamente di
carattere tecnico, ideologicamente neutra. Quindi, se nella
fattispecie in cui l’insegnante di una scuola privata muove un attacco
aperto alla ideologia della scuola sono messi a confronto due diritti
fondamentali, quali la libertà di cattedra (art. 20, co. 1 Cost.) e
la libertà della scuola (art. 27, co. 1 Cost.), nella fattispecie in
oggetto le libertà costituzionali della lavoratrice, in particolare
la libertà di manifestazione del pensiero (art. 20 Cost.), non sono
suscettibili di limitazione. Inoltre, per la stessa ragione, il
titolare dell’impresa non può esigere dal lavoratore al di là del
compimento delle obbligazioni che derivano dal contratto di lavoro
che, peraltro, risulta stipulato con il Centro ospedaliero (Orden
Hospitalero de San Juan de Dios), avente fine assistenziale-sanitario,
e non con l’ente religioso da cui dipende, la cui ideologia non si
estende direttamente a quello poiché ha una distinta funzione
sociale. Ne deriva che è illegittimo il licenziamento della
lavoratrice a seguito di una reazione verbale, ma non gravemente
offensiva, nei confronti del cappellano dell’ospedale allorché
questi, per ovviare alla mancata assistenza prestata ai malati alla
celebrazione domenicale nella Cappella, per lo sciopero del personale
sanitario, si recò per le corsie ad impartire l’eucarestia in
processione e intonando canti religiosi, attività che poteva essere
intesa come perturbatrice della tranquillità e del benestare degli
infermi, nonché come reazione di censura dinanzi alla negata
collaborazione del personale sanitario.

Ordinanza 17 marzo 1998

Tribunal de Grande Instance de Toulouse II Chambre. Ordonnance du 17 Mars 1998. (omissis) Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7.3.1997, le divorce était prononcé entre H. O. et F. C.i, l’autorité parentale sur Vincent était dite conjointe, la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, les séjours […]

Sentenza 06 ottobre 1995, n.375

Al fine di accertare la responsabilità penale di due ecclesiastici
che, nella qualità rispettivamente di direttore e di presidente della
Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, bene
d’interesse artistico e storico vincolato ai sensi dell’art. 4
della legge n. 1089 del 1939, abbiano installato un’edicola sotto il
porticato d’ingresso della Basilica stessa, non può farsi
riferimento alla disciplina concordataria, perché del tutto estranea
alla materia considerata.

Sentenza 05 novembre 2003, n.16626

Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, con
riposo compensativo ricadente nella settimana successiva, ove il
lavoratore richieda, in relazione alle indicate modalità della
prestazione (oltre al compenso per lavoro festivo nel caso di
prestazione coincidente con la giornata di domenica) anche il
risarcimento del danno non patrimoniale, per usura psicofisica, ovvero
per la lesione del diritto alla salute o del diritto alla libera
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, è
tenuto ad allegare e provare il pregiudizio del suo diritto
fondamentale, nei suoi caratteri naturalistici e nella sua dipendenza
causale, dalla violazione dei diritti patrimoniali di cui all’art. 36
Costituzione, potendo assumere adeguata rilevanza, nell’ambito
specifico di detta prova (che può essere data in qualsiasi modo,
quindi anche attraverso presunzioni relative ed il fatto notorio), il
consenso dello stesso lavoratore a rendere la prestazione nel giorno
di riposo ed anzi la sua richiesta di prestare attività lavorativa
proprio in tale giorno.