Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 giugno 1997

Alla luce delle tradizioni e delle pratiche legali della nazione
americana l’asserito “diritto” all’assistenza al suicidio non è una
libertà fondamentale protetta dal Due Process Clause anche se si
tratta di malati terminali adulti capaci di intendere e di volere.
Tale preteso “diritto” non è equiparabile al rifiuto degli interventi
curativi necessari a mantenere in vita un malato. In quest’ultimo caso
è dato riscontrare un diritto costituzionalmente protetto, che non si
fonda su di un astratto ed indefinito concetto di autonomia personale
ma sulla storia e le tradizioni legali della nazione secondo cui ogni
trattamento medico imposto è una violazione della libertà personale.
La circostanza che i diritti e le libertà tutelati dal Due Process
Clause trovino il loro fondamento nell’autonomia personale, non
comporta che tutte le singole rilevanti, intime e personali decisioni
siano costituzionalmente protette. Il divieto penale di assistenza al
suicidio è razionalmente giustificato, da un punto di vista
costituzionale, per la ricorrenza di legittimi interessi generali e
quindi non può essere considerato in contrasto con la clausola del
Due Process contenuta nel quattordicesimo emendamento.

Sentenza 23 giugno 1994

New Brunswick Court of Appeal. Sentenza 23 giugno 1994. Region 2 Hospital Corp. c. Walker (Litigation Guardian of). Il Medical Consent of Minors Act, S.N.B. 1976, prevede che, una volta accertata la capacità di intendere e di volere di un minore, questi possa disporre del diritto di rifiutare trattamenti sanitari anche nel caso in cui […]

Sentenza 16 giugno 2001, n.24691

Cassazione. Prima Sezione Penale. Sentenza 16 giugno 2001, n. 24691. (omissis) Osserva in fatto e in diritto I. Con ordinanza del. 4. luglio. 2000 il tribunale di sorveglianza di: Venezia ammetteva Mari Alessandro alla.. misura alternativa della detenzione domiciliare, mentre rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale in base alla considerazione che […]

Decreto 30 marzo 1994

Poiché deve ritenersi la nullità del lodo pronunciato da persona
giuridica in qualità di arbitro e della clausola compromissoria che
demanda l’arbitrato a una tale entità soggettiva, va rifiutato il
riconoscimento e l’esecutorietà del lodo medesimo.

Parere 02 febbraio 1995, n.1039/90

É legittimo il provvedimento del Ministro dell’interno che nega
l’approvazione della nomina a ministro di culto di una comunità
ortodossa sulla base della esiguità del numero dei fedeli. Tale
approvazione, infatti, ha natura discrezionale almeno per ciò che
concerne la valutazione della personalità morale del richiedente,
della serietà del fine perseguito e delle esigenze che si intendono
soddisfare.

Sentenza 28 gennaio 1998, n.11

La questione non è fondata, per erroneità del presupposto
interpretativo da cui muove il giudice rimettente. È da escludere
infatti che dall’applicazione dell’art. 8 possano legittimamente
sortire le conseguenze paventate dal giudice rimettente, in ragione
delle quali egli si è indotto a sollevare la presente questione di
costituzionalità. L’accoglimento di questa, tuttavia, presupporrebbe
una condizione che, nella specie, non si verifica, cioè che le
menzionate conseguenze applicative incostituzionali siano ascrivibili
alla legge denunciata e che quindi, al fine di evitarle, sia
necessario addivenire alla sua dichiarazione d’incostituzionalità. Il
giudice rimettente ritiene che il caso particolare sul quale è
chiamato a decidere rientri nella portata dell’ultimo comma dell’art.
8.

Sentenza 26 luglio 1993, n.358

La prevista sostituzione, per i reati militari commessi da militari,
della reclusione comune con quella militare, pur essendo il frutto di
una scelta discrezionale – dal momento che non sussiste un obbligo
costituzionale di sottoporre a pena militare la commissione di un
reato militare – e in se’ non irragionevole, da’ luogo a manifesta
incongruenza quando sia applicata nei confronti del soggetto che
rifiuti di prestare il servizio di leva per motivi di coscienza.
Infatti, poiche’ lo scopo primario della reclusione militare e’ quella
del recupero del condannato al servizio alle armi appare,
innanzitutto, contraddittorio basare sull’adduzione di giustificati
motivi di coscienza un trattamento punitivo per il rifiuto del
servizio militare all’esito del quale si prevede l’esonero dal
servizio e, al tempo stesso, far consistere quel trattamento in
modalita’ volte al recupero del soggetto al servizio militare; in
secondo luogo, l’applicazione nei confronti dell’obiettore per motivi
di coscienza, di un trattamento punitivo – qual’e’ la reclusione
militare – volto al recupero del soggetto alle armi, potrebbe farlo
incorrere in altri reati connessi al rifiuto del servizio dando luogo
a quella “spirale delle condanne” negatrice di ogni valore collegato
alla finalita’ rieducativa della pena. Deve essere pertanto dichiarata
la illegittimita’ costituzionale dell’art. 27 c.p.m.p., nella parte in
cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in
quella militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale
comminata per il reato previsto dall’art. 8, comma secondo, l. 15
dicembre 1972 n. 772.

Sentenza 25 maggio 1963, n.85

L’art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l’obbligo –
sanzionato penalmente dall’art. 366, comma secondo, cod. pen. – di
giurare secondo una certa formula, non contrasta con l’art. 8 Cost.,
poiche’ non viola la eguale liberta’ delle confessioni religiose
davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i
cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne’
interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non
cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti
tra queste confessioni e lo Stato.