Varie 23 gennaio 2008
Non è configuarabile il reato di omicidio del consenziente in forma
omissiva (artt. 40 II co. e 579 c.p.), nell’ipotesi in cui un
paziente, affetto da malattia incurabile, rifiuti l’idratazione e la
nutrizione forzata, accettando solo la terapia sedativa ed antalgica.
Il rifiuto opposto dal malato alla nutrizione artificiale è infatti
giuridicamente efficace, perché rientrante nell’art. 32, secondo
comma Cost., per il quale nessuno può essere obbligato ad un
determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla
legge. In questa ipotesi, dunque, la relativa omissione del medico non
è penalmente rilevante, venendo meno l’obbligo giuridico ex art.
40, secondo comma c.p., e dovendosì altresì rispettare la volontà
del singolo paziente.