Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 luglio 1960, n.58

La formula del giuramento contenuta nell’articolo 449 del Codice di
procedura penale non viola, nei confronti dell’ateo, la norma del
primo comma dell’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la
libera manifestazione del pensiero. Le parole “consapevole della
responsabilita’ che col giuramento assume davanti a Dio”, nei
confronti di chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso
di un richiamo alla responsabilita’ che il credente, e soltanto lui,
assume con il giuramento davanti a Dio. Il vincolo, nei riguardi
dell’ateo, di dire la verita’ e’ percio’ rafforzato esclusivamente
dalla consapevole responsabilita’ che assume con l’atto del giuramento
davanti agli uomini, responsabilita’ puramente morale, e dalla
minaccia di una sanzione penale; ma non del senso della Divinita’ che
per lui e’ irrilevante.