Ordinanza 03 aprile 2009
L’art. 29 della Costituzione, nel momento in cui attribuisce tutela
costituzionale alla famiglia legittima – contribuendo essa, grazie
alla stabilità del quadro delle relazioni sociali, affettive ed
economiche che comporta, alla realizzazione della personalità dei
coniugi -, non costituisce un ostacolo al riconoscimento giuridico del
matrimonio tra persone dello stesso sesso. In questo senso, il
Tribunale adito ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98,
107, 108, 143, 143 bis e 156 bis cc., nella parte in cui,
sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone
dello stesso sesso, per contrasto con agli artt. 2, 3, 29 e 117, 1°
comma della Costituzione.