Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 ottobre 2018, n.186/2018

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale
l'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario nella parte in
cui non consente ai detenuti assegnati a quel regime di cuocere cibi
in cella. La disposizione censurata, infatti, viola sia gli artt. 3
che 27 della Costituzione. Alla luce degli obbiettivi cui tendono le
misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, le
limitazioni in materia di cottura dei cibi, secondo la Consulta,
appaiono incongrue e inutili, configurandosi come
un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario,
dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Potersi
esercitare nella cottura dei cibi, al contrario, costituirebbe una
modalità, "umile e dignitosa", per tenersi in
contatto con le usanze del mondo esterno e la negazione
dell'accesso a questa abitudine si configura come una lesione
all'art. 27, terzo comma, Cost., presentandosi
come un'inutile e ulteriore limitazione, contraria al senso
di umanità.

Linee guida 19 marzo 2008

La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione Miriam Abu
Salem, Università della Calabria

Legge 26 luglio 1975, n.354

Legge 26 luglio 1975, n. 354: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Legge Gozzini)”. TITOLO I Trattamento penitenziario CAPO I Principi direttivi Art. 1 Trattamento e rieducazione Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento é improntato […]

Legge 22 luglio 1999

Legge 22 luglio 1999: “Law of Georgia on Imprisonment (amended – 4.07.2002)”. Chapter I General Provisions Article 1. Scope of application 1. This Law governs relations connected with execution of imprisonment as a measure of sentence, determines the system and structure of imprisonment sentence execution, defines principles and rules of execution, provides for guarantees of […]

Accordo 24 novembre 2000

Accordo base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca. Firmato il 24 novembre 2000 La Santa Sede e la Repubblica Slovacca, facendo riferimento, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II ed al Diritto Canonico e la Repubblica Slovacca alle norme della Costituzione, richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa, alla missione […]

Sentenza 20 febbraio 1995, n.54

Le speciali norme dettate, negli artt. 1, primo comma, ultima parte, e
3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (sull'”affidamento
in prova del condannato militare”) riguardo al condannato per reati
originati dall’obiezione di coscienza, attribuiscono al Ministro della
difesa – organo che, per la sua posizione istituzionale e funzionale,
non e’ certo qualificato in ordine al perseguimento delle finalita’ di
rieducazione e reinserimento sociale – la competenza, in via
esclusiva, a individuare gli uffici o enti pubblici – anche se non
militari – presso i quali l’affidato in prova dovra’ prestare
servizio. Tali disposizioni – nelle quali, sotto altra veste
giuridica, si riproduce sostanzialmente il regime riservato a chi
venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi della legge n.
772 del 1972 – regime che resta collegato, sia pure indirettamente,
all’organizzazione della difesa – non possono piu’ trovare
giustificazione dopo la sentenza (n. 358 del 1993) con la quale la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 27 cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consentiva che
la conversione della pena della reclusione comune in quella della
reclusione militare potesse avvenire in relazione alla sanzione penale
comminata per i c.d. obiettori totali. Infatti, poiche’ la funzione
assolta dalle misure alternative non puo’ che rispecchiare quella
assegnata alla pena inflitta, appare irragionevole sostituire una pena
ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura
finalizzata – come le altre di cui alla legge n. 167 del 1983 – al
recupero dello stesso al servizio militare. Gli artt. 1, primo comma,
ultima parte, e 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983 vanno
dunque dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui
prevedono l’affidamento in prova del condannato per reati originati da
obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici od enti pubblici non
militari individuati dal Ministro della difesa, anziche’ al servizio
sociale ai sensi della legge n. 354 del 1975.

Sentenza 18 novembre 1993, n.422

La mancata estensione dell’esonero dal servizio militare, conseguente
alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a
coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi
diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun
motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della
funzione rieducativa della pena in quanto, – come la Corte ha gia’
affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a
coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo – rende
possibile la reiterazione della condanna fino all’esaurimento del
correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di eta’). Deve
pertanto essere dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art.
8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non
prevede l’esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a
favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la
prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base
di motivi diversi da quelli indicati nell’art. 1 della legge n. 772
del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel
comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura
complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di
leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt.
2, 19 e 21 Cost.