Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regio decreto 19 ottobre 1934, n.1725

R.D. 19 ottobre 1934, n. 1725: ” Approvazione della Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l’Italia”. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ospedaliera fra la Santa Sede e l’Italia stipulata il 4 ottobre 1934. 2. Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1934. Convenzione ospedaliera tra la Santa Sede e […]

Sentenza 26 settembre 2003, n.539

L’intervento chirurgico di circoncisione maschile integra gli estremi
del reato di truffa ai danni di Ente Pubblico, laddove – in assenza di
reali esigenze terapeutiche – venga eseguito unicamente per motivi
religiosi. Nulla impedisce, infatti, a chi lo ritenga necessario o
opportuno di sottoporsi a circoncisione o ad altra pratica rituale,
che non comporti menomazioni permanenti del proprio corpo. Tuttavia,
non è lecito l’utilizzo di artifici e raggiri per porre a carico
della collettività, in assenza di necessità di cura, i costi di una
operazione a valenza privata, posto che la circoncisione rituale non
costituisce una prestazione sanitaria riconosciuta come rimborsabile.
Tali condotte configurano, pertanto, il reato di cui all’art. 640,
comma 2 c.p., senza che possa essere attribuito alla motivazioni
religiose, alla base di dette azioni, il valore di condizione per
l’esercizio di un diritto, scriminante come tale sul piano penale.