Sentenza 27 gennaio 2015, n.1495
Secondo la sentenza della Corte di
Cassazione, S.U., n. 16379 del 2014, la convivenza come coniugi,
protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del
matrimonio "concordatario" regolarmente trascritto,
connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio
nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione
giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed
ordinarie, di "ordine pubblico italiano" e, pertanto, anche
in applicazione del principio supremo di laicità dello Stato,
è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica
Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico
del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico
nell'ordine canonico nonostante la sussistenza di detta convivenza
coniugale. Nella medesima sentenza tuttavia è anche affermato,
nel paragrafo 4.3. lett. b) , che "secondo la speciale disciplina
dell'Accordo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che la
delibazione sia proposta "dalle parti" oppure "da una
di esse" (alinea dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo)" e
che nella prima ipotesi non possono sussistere dubbi circa la
tendenziale delibabilità della sentenza canonica di
nullità, anche nel caso in cui già emergesse ex actis
una situazione di convivenza coniugale, potenzialmente idonea a
costituire ostacolo alla delibazione. Deve, pertanto, ritenersi che la
proposizione di un ricorso "congiunto" volto ad ottenere il
riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di una
sentenza di nullità del matrimonio canonica pronunciato dal
tribunale ecclesiastico, escluda l'interferenza della condizione
ostativa costituita dalla convivenza così come precisamente
configurata dalle Sezioni Unite.