Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 maggio 1990, n.4100

Il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce un principio
supremo dell’ordinamento solo nel suo nucleo essenziale, la Corte
d’Appello, nel momento in cui deve procedere a rendere esecutiva la
sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del
matrimonio canonico, deve accertare se risultino rispettati gli
elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nell’ambito
dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Tale
fondamentale requisito è integrato quando risulta che le parti
abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria
difesa, non è invece necessario il riscontro del puntuale rispetto di
tutte le norme canoniche, oppure se queste diano le stesse garanzie
offerte dal nostro ordinamento. In particolare la delibazione della
sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio
concordatario può essere effettuata anche quando il processo canonico
sia proseguito malgrado la morte del curatore dell’incapace, non
costituendo tale profilo una violazione del diritto di difesa.

Sentenza 05 febbraio 1988, n.1212

Il procedimento per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la
sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio
concordatario, dopo l’entrata in vigore delle modifiche al Concordato
lateranense, non può più essere instaurato d’ufficio ma postula
l’iniziativa di entrambi i coniugi congiuntamente o di uno di essi:
nel primo caso, l’atto introduttivo deve rivestire la forma del
ricorso, con il conseguente rito camerale della relativa procedura,
mentre nel secondo caso è necessario l’atto di citazione a cui segue
l’instaurazione di un giudizio che segue il rito ordinario; pertanto,
tutti i procedimenti di delibazione aperti d’ufficio sotto la vigenza
della nuova normativa sono insanabilmente nulli ed altresì è da
negare ogni rilevanza alla circostanza che uno dei coniugi in sede di
convocazione personale originata dalla Corte d’Appello abbia affermato
di aderire alla richiesta di esecutività, poichè tale enunciazione,
anche se per ipotesi dovesse essere munita dei connotati della domanda
giudiziale, non potrebbe comunque costituire valido atto di impulso
processuale, per la rilevata inammissibilità della forma del ricorso
e del rito camerale quando non vi sia una concorde istanza di entrambi
i coniugi.

Delibera 23 dicembre 1983, n.15

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 15 del 23 dicembre 1983: “Composizione delle controversie”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/1983) La Conferenza almeno per ora non costituisce alcun Ufficio o Consiglio stabile per l’equa soluzione delle controversie sorte a motivo dei ricorsi contro i decreti amministrativi e lascia la ricerca di strumenti per la […]

Risposta a interrogazione 23 gennaio 2003, n.432

Consiglio d’Europa. Comitato dei Ministri: Résponse à la question écrite n° 432 au Comité des Ministres de M. Cubreacov et Mme Patereu: “Droit de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie à sa propre succession juridique”, 23 gennaio 2003. Question : Constatant que le 30 juillet 2002 le Gouvernement moldave a enregistré l’Eglise métropolitaine de Bessarabie en se […]

Raccomandazione 05 febbraio 1992, n.1178

Consiglio d’Europa. Raccomandazione 1178/1992 dell’Assemblea parlamentare relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi, 5 febbraio 1992. 1. L’Assemblea è preoccupata per certi problemi legati alle attività di sette e di nuovi movimenti religiosi. 2. E’ stata allarmata da diverse associazioni e famiglie che si ritengono vittime dei comportamenti delle sette. (omissis) 5. Ritiene che […]

Sentenza 20 luglio 2001

Al fine di riconoscere efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica
di nullità matrimoniale, il giudice italiano deve accertare che nel
processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un
processo equo e, in particolare, il diritto ad un procedimento in
contraddittorio secondo i principi espressi dall’art. 6.1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Nel caso di specie,
tale diritto non è stato rispettato, poiché nel processo canonico la
parte convenuta non era stata informata dettagliatamente della domanda
di dichiarazione di nullità formulata dall’ex marito, non aveva avuto
accesso agli atti di causa e non era stata assistita da un avvocato.
In sintesi, non era stato garantito il diritto al contraddittorio,
considerato dalla Corte un elemento fondamentale di un processo equo
ai sensi dell’art. 6.1 CEDU.