Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Concordato 18 maggio 2004

CONCORDATA ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA PORTUGUESA 2004 Firmato il 18 maggio 2004. A Santa Sé e a República Portuguesa, afirmando que a Igreja Católica e o Estado são, cada um na própria ordem, autónomos e independentes; considerando as profundas relações históricas entre a Igreja Católica e Portugal e tendo em vista as […]

Intesa 23 aprile 2004

Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno modificativa dell’articolo 12 dell’Intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988 n. 516. PREAMBOLO La Repubblica Italiana e l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l’opportunità di procedere alla modificazione dell’intesa firmata […]

Sentenza 21 marzo 2003, n.11137

Cassazione Civile. Sezione Prima. Sentenza 21 marzo 2003, n. 11137. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Giuseppe V. A. MAGNO Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto […]

Risoluzione 14 marzo 1984

Parlamento Europeo. Risoluzione sulla libertà d’istruzione nella Comunità europea (Strasburgo, 14 marzo 1984) Il Parlamento europeo I – Chiede che vengano riconosciuti i seguenti principi nell’ambito della Comunità europea: 1. – tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un’istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le […]

Dichiarazione/i

Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti. Considerato che l’OIL è stata fondata nella convinzione che la giustizia sociale è essenziale ad una pace universale e durevole; Considerato che lo sviluppo economico è essenziale ma non sufficiente ad assicurare equità, progresso sociale e sradicamento della […]

Sentenza 28 ottobre 1993

L’Assembly Powers Act 1919, comunemente denominato Enabling Act, ha
avuto lo scopo di riconoscere alla Chiesa d’Inghilterra, e per essa
al Sinodo generale, il diritto di discutere in tutte le materie che la
riguardano, di deliberare su di esse e di proporre quanto deliberato
al Parlamento, perché lo approvi o lo rigetti se non lo ritiene
compatibile con i diritti costituzionali dei sudditi di Sua Maestà.
Non può accogliersi un’interpretazione dell’Enabling Act intesa a
restringerne tale chiaro dettato, limitando i poteri del Sinodo per
quanto riguarda modifiche in materie fondamentali per il costume, la
prassi o la dottrina, come in tema di sacerdozio femminile.
Un’interpretazione restrittiva nel senso proposto non è
giustificata né dal significato letterale delle singole norme, né
dal contesto dell’intera normativa, né dalla ratio che la ispira.

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Lo statuto dell’ente ecclesiastico che ottiene il
riconoscimento della personalità giuridica e che svolge attività
collaterali rispetto a quelle di religione o di culto, deve prevedere
almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione
dei conti affidata all’economo.

Parere 18 ottobre 1995, n.3810/94

Non si ravvisano ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica, all’approvazione dello statuto e all’autorizzazione
all’acquisto di un’eredità nei confronti di una fondazione
beneficiaria di lascito immobiliare gravato da usufrutto, ove la
rendita del patrimonio e i proventi di attività connesse a quelle
istituzionali garantiscano la copertura degli oneri di gestione.

Parere 11 ottobre 1995, n.2642

L’ente in oggetto ha, ed ha sempre avuto, fine di culto ad
esclusione della beneficenza; per tanto, tale esclusività può essere
riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, lett. c
del Concordato del 1929, nonché degli artt. 52 e 77 del regolamento
n. 2262 dello stesso anno. Lo statuto in esame contiene tutte le norme
essenziali per il buon funzionamento dell’ente e dei suoi organi.
Nulla si oppone, infine, al rilascio della richiesta autorizzazione.

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Potendo le associazioni costituite per scopi leciti operare nella
condizione di associazioni non riconosciute, risponde all’interesse
pubblico negare il riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al
fine di garantire l’autosufficienza economica e la stabilità.