Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 febbraio 2004, n.3892

Le controversie circa la validità o l’efficiacia dell’atto
costitutivo di una fondazione rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario, in quanto il negozio di fondazione integra un atto
di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento
amministrativo di riconoscimento. Pertanto, detto negozio deve
ritenersi regolato, sotto il profilo della validità, dalle norme
privatistiche. Tale disposizioni trovano applicazione anche con
riferimento alle fondazioni ecclesiastiche, non risultando – al
riguardo – di ostacolo la previsione di cui all’art. 20, comma 1,
della Legge n. 222 del 1985, la quale si limiita a disciplinare le
modalità di recepimento nell’ordinamento statale dei provvedimenti di
soppressione o estinzione dell’Ente ecclesiastico da parte della
competente Autorità confessionale, senza incidere in alcun modo sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’Ente e
provvedimento ecclesiastico di creazione o soppressione dello stesso
nel relativo ordinamento.

Risposta a interrogazione 23 gennaio 2003, n.432

Consiglio d’Europa. Comitato dei Ministri: Résponse à la question écrite n° 432 au Comité des Ministres de M. Cubreacov et Mme Patereu: “Droit de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie à sa propre succession juridique”, 23 gennaio 2003. Question : Constatant que le 30 juillet 2002 le Gouvernement moldave a enregistré l’Eglise métropolitaine de Bessarabie en se […]

Disegno di legge 10 novembre 2003, n.4470

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Elettra Deiana, n. 4470 del 10 novembre 2003: “Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici”. ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme relative al matrimonio e al suo scioglimento e/o annullamento, attuative del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la […]

Interrogazione 03 marzo 2004, n.E-0185

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0185 di Charles Tannock alla Commissione: “Detenzione di massa di cristiani evengelici eritrei”, 3 marzo 2004. La Commissione è a conoscenza della persecuzione attualmente in atto in Eritrea nei confronti dei cristiani evangelici? In un recente giro di vite delle autorità eritree sono stati arrestati 51 cristiani evangelici, portando a circa […]

Interrogazione 01 marzo 2004, n.E-0774

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0774 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa a Cipro”, 1 marzo 2004. Visti – l’articolo 6 del TUE; – gli articoli 10, 22 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; – la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo de delle libertà fondamentali del 1950 […]

Interrogazione 01 marzo 2004, n.E-0772

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-0772 di Maurizio Turco alla Commssione: “Violazione della libertà di religione in Austria”, 1 marzo 2004. Visti, – l’articolo 6 del TUE; – gli articoli 10, 22 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; – la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del […]

Interrogazione 20 giugno 2003, n.E-2067

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2067 di Maurizio Turco e altri alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Kazakistan ai danni di cittadini di confessione battista”, 20 giugno 2003. (da GU C 51 E del 26/02/2004, pag. 193) Due settimane dopo la celebrazione della Pasqua 2003, c’è stata un’irruzione delle autorità del Kazakistan, nella dimora del […]

Sentenza 19 maggio 2004, n.39015/97

European Court of Human Rights. First section: “Case of Lotter v. Bulgaria”. (Application no. 39015/97) JUDGMENT (Friendly settlement) STRASBOURG 19 May 2004 This judgment is final but it may be subject to editorial revision. In the case of Lotter and Lotter v. Bulgaria, The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber […]

Sentenza 20 novembre 2003, n.17595

L’entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale
privato, di cui alla Legge n. 218 del 1995, non ha comportato
l’abrogazione del sistema – previsto dall’art. 8 dell’Accordo fra
l’Italia e la Santa Sede del 1984 – per la dichiarazione di efficacia
nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio
pronunciate dai Tribunali ecclesiastici. Da ciò discende che, sebbene
l’art. 67, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 conceda a chiunque vi
abbia interesse la legittimazione a richiedere l’accertamento dei
requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera, la
possibilità di chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica
deve essere esclusa per gli eredi del coniuge, ai sensi del citato
art. 8, il quale riconosce tale legittimazione solo alle parti o ad
una di esse. Al riguardo, peraltro, non appare ravvisabile alcuna
violazione dell’art. 3 della Costituzione, posta la specialità della
materia del matrimonio concordatario (nella quale vengono
pattiziamente regolate le condizioni di efficacia del matrimonio e
della pronuncia di nullità) e considerato che il principio della
parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di
regolamentazione e modificazione pattizia sancito dall’art. 7, comma
2, della Costituzione.