Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 07 dicembre 1993, n.1085

Lo statuto di una casa di procura che, oltre a perseguire i tipici
fini di rappresentanza, svolga anche un’attività di formazione e di
cultura attraverso i mezzi di comunicazione, deve prevedere la
dichiarazione di accettazione della nomina alla carica di
rappresentante legale dell’ente; deve inoltre prevedere redazione,
modalità e termini massimi di approvazione dei bilanci, preventivo e
consuntivo, relativi all’esercizio delle attività di cultura e
formazione svolte dalla procura, nonché la presenza di un revisore o
di un collegio dei revisori dei conti; infine, deve contenere
esplicito rinvio alle norme del codice civile sulla procedura di
liquidazione ed estinzione delle persone giuridiche.

Parere 10 novembre 1993, n.1132

La chiesa-edificio costituisce l’elemento tipico ed essenziale della
chiesa-ente e del suo patrimonio, cosicché per l’istituzione di un
ente-chiesa è indispensabile che il nuovo ente sia proprietario
dell’edificio sacro, dovendosi procedere, altrimenti,
all’istituzione in una persona giuridica appartenente ad altra
tipologia.

Parere 30 luglio 1993, n.850

Le fondazioni, il cui elemento costitutivo è un patrimonio destinato
a uno scopo non lucrativo (nella specie l’animazione e la formazione
cristiana nel mondo dell’assistenza sociale in favore degli
emarginati e dei portatori di handicap), appartengono alla categoria
degli enti amministrativi, che hanno al vertice della loro
organizzazione un gruppo di soggetti titolari di un ufficio privato
tenuti a gestire l’ente nell’esclusivo interesse di questo. Ne
discende che i fondatori possono riservarsi la nomina degli
amministratori per meglio garantirsi circa il perseguimento dello
scopo che si propongono di raggiungere attraverso la fondazione. La
sottoposizione degli atti del consiglio di amministrazione alla
ratifica di un soggetto esterno alla fondazione, come la Conferenza
Episcopale Regionale, è una limitazione illegittima all’autonomia
della fondazione, che è necessario rimuovere dallo statuto per
ottenerne l’approvazione.

Parere 14 luglio 1993, n.806

La legge 222/1985 ammette al riconoscimento giuridico le Chiese solo
se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, di
qualsiasi natura e denominazione, e sempre che siano fornite dei mezzi
sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. L’assenza di uno
stabile patrimonio iniziale non è per una Chiesa rettoria rilevante,
ai fini del suo riconoscimento in persona giuridica civile, dato che
la piena disponibilità dell’edificio in cui ha sede e le sicure
offerte dei fedeli sono sufficienti alla realizzazione dello scopo di
praticare il culto che la Chiesa rettoria si propone.

Parere 23 giugno 1993, n.700

Anche se l’art. 2 della legge 222/85 riconosce de jure ai seminari
il possesso del fine di religione e di culto, rimane comunque
all’autorità governativa, ai fini del riconoscimento civile, un
margine di discrezionalità circa la congruità del patrimonio di tali
enti per la duplice tutela sia dei futuri creditori sia della stessa
stabilità degli enti. Il costante aumento dell’eccedenza delle
spese rispetto al patrimonio di un seminario, sia pur coperto da
entrate di carattere precario, quali offerte e contributi, rende
verosimilmente improbabile che si possa nel lungo periodo realizzare
la duplice tutela suesposta. Si ritiene quindi preferibile sospendere
il parere sul riconoscimento in persona giuridica civile di un tale
ente, in attesa che il Ministero esprima il proprio avviso sulle
perplessità sopra evidenziate, acquisendo anche le controdeduzioni
dell’autorità ecclesiastica richiedente.

Parere 02 giugno 1993, n.627

Il riconoscimento delle entità dotate di personalità giuridica
canonica comporta per l’amministrazione statale un ambito di
apprezzamento più ristretto di quello concernente gli altri
istituendi enti morali. Importanza essenziale riveste il nuovo regime
di pubblicità a mezzo registrazione delle norme di funzionamento e
dei poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
L’acquisizione e la valutazione positiva di tali elementi, assieme a
quelli relativi agli aspetti patrimoniali, giustificano, nel caso di
specie, la concessione del riconoscimento anche della personalità
giuridica civile.

Parere 12 maggio 1993, n.462

Non si ravvisano ragiono ostative all’accoglimento della domanda di
riconoscimento della personalità giuridica dell’ente de quo, che è
articolazione periferica di un Istituto religioso di diritto
pontificio. Manca, però, nello statuto l’indicazione del patrimonio
iniziale dell’ente e la reale consistenza di esso. Occorre che lo
statuto enunci a chi spetti la rappresentanza legale dell’ente e da
quale organo il rappresentante riceva la nomina; manca, inoltre, una
norma che disciplini la gestione contabile e le modalità di
approvazione del bilancio.

Parere 02 dicembre 1992, n.3011

Ai fini della concessione della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di una parrocchia, l’accertamento
che il patrimonio dell’ente consista unicamente nelle offerte dei
fedeli e nei beni derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità
e legati non offre adeguata garanzia di stabilità della parrocchia e
di sufficienza dei mezzi per il raggiungimento delle finalità
statutarie.

Ordinanza 15 gennaio 1996, n.287

Tribunale Civile di Salerno. Ordinanza 15 gennaio 1996, n. 287. (Palumbo; Libero) (omissis) Osserva in diritto Nel nostro ordinamento l’attribuzione del cognome è ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiare, per cui quando l’art. 6 c.c. dispone: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito” non rinvia a norme che […]

Regolamento 29 maggio 2000, n.1347

Unione Europea. Consiglio. Regolamento 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” L 160 del 30 giugno 2000) Testo abrogato dal Regolamento 27 novembre 2003, n. 2201. […]