Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 11 gennaio 1995, n.3464/94

La proprietà dell’edificio sacro è un elemento caratteristico ed
essenziale solo per le chiese da erigere in ente autonomo. E’invece
ben concepibile che le parrocchie – per il riconoscimento delle quali
la legge prevede per altro margini discrezionali assai ridotti – si
servano di un edificio di culti di proprietà aliena.

Parere 14 dicembre 1994, n.3755

Ai fini del riconoscimento in persona giuridica civile di una casa di
religiose che esplicano attività ospedaliera, senza fini di lucro, è
necessario che l’ente abbia un congruo patrimonio, ravvisabile nei
proventi, derivanti dall’attività sanitaria esercitata, che
assicurano nel tempo la remunerazione delle prestazioni assistenziali
delle suore. Al fine dell’approvazione dello statuto di un ente
così strutturato, è risultata indispensabile la previsione di una
norma statutaria che regolamentasse, ex art. 8 D.P.R. n. 33 del 1987,
le operazioni relative alla stesura delle scritture contabili.
Trattandosi, peraltro, di un ente religioso di diritto canonico,
ricorre un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali. Sotto questo profilo, rilevante
risulta il nuovo regime per la registrazione degli enti ecclesiastici,
perché permette di pubblicizzare la struttura organizzativa
dell’ente e i controlli interni della sua gestione.

Parere 30 novembre 1994, n.700/93

La situazione patrimoniale finanziaria di un Seminario vescovile si
può ritenere adeguata ai fini del riconoscimento della personalità
giuridica allorché risulti che l’ente può avvalersi, oltre che
delle semplici offerte dei fedeli, anche di un contributo annuo da
parte della Diocesi, di titoli bancari depositati a proprio nome e di
un immobile gratuitamente offerto dalla Diocesi stessa.

Parere 09 novembre 1994, n.2967

Può essere concessa la personalità giuridica civile ad un ente
valdese quando la delibera sinodale, indicata dall’art. 12 della
legge 11 agosto 1984, n. 449 quale documentazione sufficiente a dar
titolo al riconoscimento, è corredata da atti ed elementi informativi
che danno un quadro esauriente sia sull’attività di istruzione sia
sull’attività di predicazione della Parola di Dio integrata dalla
celebrazione comunitaria, sia sull’attività di beneficenza
esplicata attraverso l’erogazione di sussidi in favore di propri
studenti bisognosi, attesa altresì la sufficienza del patrimonio e la
ultrasecolarità dell’ente.

Parere 09 novembre 1994, n.2707

Si può concedere la personalità giuridica civile ad una parrocchia
la cui nuova istituzione si è resa necessaria a seguito dello
sviluppo edilizio dell’area di insediamento, essendo il riconoscendo
ente comodatario a tempo indeterminato di un immobile idoneamente
adibito a luogo di culto, nonché titolare di un congruo patrimonio
liquido ed in possesso dei mezzi e degli arredi sacri sufficienti per
l’officiatura.

Parere 29 agosto 1994, n.3148/92

É necessario sospendere l’emanazione del parere sul riconoscimento
della personalità giuridica civile di una fondazione di culto
destinataria di un legato, in attesa della imminente definizione del
giudizio civile promosso dagli eredi, essendo indispensabile
l’accertamento della congruità del patrimonio dell’ente
fondatizio.

Parere 29 agosto 1994, n.2393

L’ente del quale si chiede il riconoscimento e l’approvazione
dello statuto trae origine dalla International Church of the
Foursquare Gospel e si inserisce nel vasto movimento evangelico e
pentecostale. La Sezione rileva che il patrimonio non è idoneo al
perseguimento dei fini istituzionali che l’ente si propone di
raggiungere. L’organizzazione in Italia dell’ente si compone di un
numero di membri non sufficiente a perseguire l’opera di
evangelizzazione e l’organizzazione di attività socio-assistenziali
nell’intero Paese. La struttura organizzativa, come prevista dallo
statuto, non risulta, inoltre, ancora realizzata. E’ utile
l’acquisizione di ulteriori notizie in ordine alla consistenza
patrimoniale, al numero degli adepti in tutto il territorio nazionale,
nonché sulla dislocazione delle Chiese locali e sulla misura e la
frequenza dei versamenti da parte della Missione brasiliana.

Parere 08 giugno 1994, n.1898

L’ente del quale si chiede il riconoscimento (un convento di un
ordine religioso) realizza le proprie finalità dedicandosi ad opere
di evangelizzazione, pietà, apostolato e carità. La Sezione non
avanza obiezioni circa il suo riconoscimento giuridico. Relativamente
alle norme statutarie si rileva l’opportunità di precisare meglio
l’esatto scopo perseguito dall’ente e gli organi attraverso i
quali agisce, con le relative modalità di funzionamento. Sotto il
profilo patrimoniale, è, altresì, necessario prevedere la redazione
di un bilancio preventivo e consuntivo, con le relative modalità di
approvazione.

Parere 02 febbraio 1994, n.76

Può essere approvato lo statuto di un seminario che sia dotato di
personalità giuridica per possesso di stato purché nello statuto
suddetto vengano richiamate le speciali prescrizioni per le
alienazioni, previste nel canone 1292, e l’esercizio finanziario in
esso previsto abbia durata dal 1º gennaio al 31 dicembre.

Parere 26 gennaio 1994, n.37

La trasformazione di un Istituto interdiocesano per il sostentamento
del clero realizzata attraverso la riduzione dell’ambito
territoriale in cui è chiamato a svolgere la propria attività e la
contestuale erezione di due nuovi istituti per il sostentamento del
clero sulla parte residua del territorio, riguardano in sostanza
un’unica operazione di frazionamento dell’ente in tre diversi
istituti che acquista efficacia civile attraverso il riconoscimento
del nuovo modo di essere dell’ente trasformato (insieme con
l’approvazione dello statuto quale risulta a seguito delle modifiche
apportate a quello originariamente approvato), nonché attraverso il
riconoscimento della personalità giuridica e l’approvazione degli
statuti dei nuovi istituti. Si esprime parere favorevole
all’accoglimento delle istanze in tal senso avanzate dai presidenti
degli Istituti, munite dell’assenso degli ordinari diocesani
competenti, tenuto conto che il patrimonio di tali enti è costituito
dai beni provenienti dai soppressi benefici ecclesiastici delle
rispettive diocesi, e che gli statuti, conformi ad uno schema adottato
da tutti gli istituti per il sostentamento del clero, non danno luogo
ad osservazioni.