Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 20 settembre 1995, n.1792

Può essere concesso il riconoscimento della personalità giuridica
civile e l’approvazione dello statuto di un istituto religioso in
quanto il fine di religione e di culto è presunto ipso iure e le
disposizioni statutarie non danno luogo a rilievi critici. Non può,
viceversa, essere rilasciata l’autorizzazione ad accettare donazioni
qualora il conseguimento della personalità giuridica non sia
intervenuto nel termine perentorio di cinque anni previsto dalla
condizione sospensiva annessa alle donazioni suddette.

Parere 19 luglio 1995, n.1582

L’esiguità del patrimonio dell’ente, fornito per intero dalla
sede centrale, e la ristretta attività facente capo all’ente
medesimo, esaurentesi nella rappresentanza dell’Istituto presso la
Santa Sede, non giustificano l’attribuzione di una separata
personalità giuridica.

Parere 19 luglio 1995, n.590

Può esprimersi parere favorevole al riconoscimento giuridico di una
fondazione di culto ed all’approvazione dello statuto di essa,
nonché all’autorizzazione ad accettare una donazione, allorché –
anche a seguito di integrazioni – risultino infine chiaramente
specificati nello statuto dell’ente gli scopi che esso intende
perseguire e le fonti di reddito di cui intende servirsi.

Parere 31 maggio 1995, n.1607

Una disposizione statutaria che definisca il patrimonio parrocchiale
come costituito da futuri, eventuali acquisti e atti di liberalità
equivale all’indicazione di un patrimonio in atto inesistente.
Poiché l’art. 5 l. 20 maggio 1985, n. 222 subordina il
riconoscimento civile degli enti ecclesiastici al possesso dei
requisiti prescritti dagli artt. 33 e 34 c.c., tra i quali è compresa
l’indicazione del patrimonio – per altro richiesta in generale per
tutte le persone giuridiche dall’art. 16 C.C. – ne consegue che la
previsione dell’elemento patrimoniale non ricorre, nel caso, neanche
nell’entità minima necessari ai fini istituzionali dell’ente.

Parere 31 maggio 1995, n.1268

Poiché la valutazione della congruità del patrimonio dell’ente
riconoscendo prescinde dalla contingente situazione iniziale, ma deve
avere riguardo piuttosto all’idoneità dell’ente a perseguire gli
scopi statutari nella fase dello sviluppo successivo, la prefissione
di scopi missionari-istituzionali in un’ampia sfera comprendente
anche attività educative ed assistenziali appare incompatibile con un
patrimonio di 20 milioni di lire. E’ pertanto necessario adeguare il
patrimonio ai fini, o incrementando il primo, o ridefinendo i secondi.

Parere 05 aprile 1995, n.814

Per il riconoscimento della personalità giuridica a favore di un
ente-chiesa è necessario che quest’ultima sia aperta al culto
pubblico, che non sia annessa ad altro ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, e che del suo patrimonio faccia parte la proprietà
della relativa chiesa-edificio.

Parere 05 aprile 1995, n.812

La giurisprudenza, in materia di istituti secolari, ritiene, benché
non espressamente considerati nella legge n. 222/85, possano essere
assimilati agli istituti religiosi per quanto riguarda il fine di
religione e di culto che si considera accertato a priori dal
legislatore, e pertanto possano ottenere, in presenza degli altri
requisiti richiesti (idoneo statuto e sufficiente patrimonio), il
riconoscimento della personalità giuridica. Nel caso di specie, va,
però, eliminata dallo statuto la distinzione dei ruoli fra “economia
generale” e “rappresentante legale”, che risultano avere attribuzioni
sostanzialmente sovrapponibili.

Parere 15 marzo 1995, n.670

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Le attività di carattere assistenziale, strumentali rispetto
ai fini di religione e di culto, sono soggette al nuovo regime di
pubblicità previsto per le persone giuridiche di diritto canonico
civilmente riconosciute, che si realizza mediante l’iscrizione
nell’apposito registro.

Parere 15 marzo 1995, n.668

La verifica dell’esclusivo o prevalente fine di culto, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 29, lettera c), del Concordato del
1929, nonché degli articoli 52 e 77 del regolamento approvato con
r.d. 2 dicembre 1929 n. 2262, va operata con criteri restrittivi,
ossia con esclusione della beneficenza, essendo la clausola
concordataria rivolta a sottrarre le confraternite aventi fine di
culto al regime pubblicistico introdotto dalla legge del 1890 sulle
istituzioni di beneficenza. Quando lo Statuto contiene già tutte le
norme essenziali per il funzionamento dell’ente e i suoi organi, il
rinvio ad un futuro regolamento interno per la predisposizione di
ulteriori norme integrative non è censurabile.

Parere 25 gennaio 1995, n.38

Va confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli
Istituti secolari possono conseguire la personalità giuridica come
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e tale riconoscimento
implica un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali.