Sentenza 22 gennaio 2003, n.3892
La controversia in merito alla validità o all’efficacia dell’atto
costitutivo di una fondazione (nella specie impugnato per simulazione
e per frode alla legge) rientra, anche dopo che sia intervenuto il
provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica, nella
giurisdizione del giudice ordinario, poichè il negozio di fondazione
costituisce un atto di autonomia privata, che non partecipa della
natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è
regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme
privatistiche. Inoltre, ove si tratti di una fondazione ecclesiastica,
non è di ostacolo la disposizione dell’art. 20, comma 1, legge 20
maggio 1985, n. 222, perchè tale norma si limita a disciplinare le
modalità con le quali viene recepito nell’ordinamento statuale il
provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente che sopprime
l’ente o ne dichiara l’avvenuta estinzione, senza incidere sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’ente e
provvedimento ecclesiastico che crea o sopprime la persona giuridica
nell’ambito di quell’ordinamento, dovendosi d’altra parte escludere
che il sindacato sulla validità o sull’efficacia del primo, da
svolgere secondo le norme civilistiche, menomi il potere riservato
all’autorità ecclesiastica di pronunciare sulla soppressione
dell’ente.